E.V.
ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai telespettatori al videoforum Speciale Coronavirus di ItaliaOggi-Class Cnbc del 20/4/2020

CONTRIBUTO 25 MILA EURO, ULTERIORI FINANZIAMENTI ETC. (quesiti di B.V ed S.I.)

Quesito 1
Una impresa che ha un volume di affari 2018 e 2019 di 600 mila euro che per motivi di celerità richiede alla banca o a un confidi il contributo fino a 25 mila euro con garanzia al 100% da parte dello stato (erogazione prevista in 2/3 giorni), può richiedere successivamente vista la «capienza» del 25% del volume di affari (V.A.) un ulteriore finanziamento di 125 mila euro (fino alla concorrenza di euro 150.000= 25%) assistito da garanzia FCG al 90% + 10% confidi (visti i requisiti di finanzi abilità-merito creditizio, occorreranno almeno 20/25 giorni)?

Risponde Roberto Lenzi
Le misure previste dal dl Liquidità sono compatibili tra loro e, quindi, è possibile attivare sia un finanziamento fino a 25 mila euro e, successivamente, richiedere un altro finanziamento nell’ambito di altra misura prevista dallo stesso dl, ovviamente nel rispetto dei limiti sul fatturato come prospettato nell’esempio proposto.

Quesito 2
Una società partecipata da cinque enti pubblici è stata messa in liquidazione volontaria il 16/9/2019, ma esercita ancora attività per la conservazione del valore dell’azienda, come deliberato dall’assemblea di liquidazione. La società ha in forza tre dipendenti che mantengono viva l’attività. Esercita attività di verifica scarichi fumi delle caldaie e attività di gestione delle centraline geofisiche per la rilevazione delle polveri sottili. Con la sospensione della attività non necessarie a seguito dei decreti Covid-19 la società non sta conseguendo ricavi, ma sostiene ancora costi di gestione per il funzionamento minimo dell’attività e necessita di fonti di liquidità. Può accedere alle forme di liquidità (massimo 25 mila euro) previste dal «decreto Liquidità» con garanzia dello stato ex art. 13, lett, M) o fino al 25% del V.A. con garanzia di 90% +10% fino a 3.2 mln ex art 13, lett. N) ?

Risponde Fabrizio G. Poggiani
Una società in liquidazione non dovrebbe «ancora mantenere viva l’attività» ma eseguire soltanto attività finalizzate alla liquidazione; su questo punto, pertanto, si nutrono le prime perplessità, sul quale si invita a riflettere. Non pare sussistere alcuna condizione limitativa per le società in liquidazione per ottenere il finanziamento, in particolare, di cui alla lettera m), comma 1, art. 13 del dl 23/2020 ma nemmeno quello della successiva lettera n, si parla solo di soggetto beneficiario non soggetto a provvedimenti giudiziari o esclusioni da appalti. Sulla preoccupazione indicata nella dichiarazione relativamente all’essere «stata danneggiata» con declinazione al passato, molti autori sono concordi che i danni possono essere anche emergenti e non già concretizzati e, sulla base di quanto indicato, già la sospensione delle attività convalida la detta attestazione.
Quesito 3
L’allegato 4 bis prevede la possibilità di domanda in favore di imprese o professionisti. Nel modello non si parla di studio professionale associato ma solo di legale rappresentate dell’impresa e lo studio associato non è impresa o di singolo professionista. Possiamo fare la richiesta come studio associato?

Risponde Fabrizio G. Poggiani
Sulla base anche di quanto indicato nelle faq del Mef del 22 marzo scorso e come già anticipato il 17 marzo scorso dal ministero dell’Economia e delle finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Si ritiene che, se l’attività professionale è esercitata con uno studio associato, sia lo studio associato a farne la richiesta, tant’è che il modello nella autocertificazione si esprime indicando la «persona fisica esercente attività (…) arti o professioni» richiedendo la partita Iva; ne consegue, a parere di chi scrive che anche l’associazione professionale, per il tramite e con la firma di uno degli associati, possa fare richiesta delle garanzie su finanziamenti di importo fino a 25 mila euro, ai sensi della lettera m), comma 1, dell’art. 13 del dl 23/2020.

FINANZIAMENTI PER SPORT DILETTANTISTICO
Le associazioni sportive iscritte al Coni, possono accedere ai finanziamenti previsti dal decreto liquidità? Per farlo, anche se sono associazioni, è richiesta l’iscrizione in Cciaa?

Risponde Roberto Lenzi
Le associazioni sportive potranno beneficiare di un fondo ad-hoc da 35 milioni di euro stanziato dall’articolo 14 del dl Liquidità. L’Istituto per il Credito sportivo (www.creditosportivo.it) sta preparando l’operatività di tali misure per sostenere la liquidità di tutti i soggetti che operano nel campo dello sport, incluse le associazioni sportive iscritte al Coni. Tali misure saranno rese note nel corso di questa settimana, come comunicato dallo stesso istituto, pertanto l’invito è quello di entrare direttamente in contatto con tale struttura.

CUMULABILITÀ 25 MILA EURO, CASI VARI
È possibile per una azienda chiedere intanto il finanziamento di 25 mila euro per poi ripresentare successivamente quello successivo fino a 800 mila euro o l’accesso al primo blocca la possibilità di accedere all’altro?
Risponde Roberto Lenzi
Il limite dovrebbe applicarsi sulla singola misura, pertanto, in assenza di ulteriori previsioni in sede di conversione del dl in legge, è possibile cumulare il finanziamento da 25 mila euro con gli altri strumenti previsti dal dl Liquidità. Il documento che è stato predisposto per l’accesso al fondo di garanzia avalla tale tesi, prevedendo che l’impresa indichi gli altri eventuali interventi ottenuti nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti, ad eccezione di quelli già richiesti per il tramite del fondo di garanzia.

Chi ha fatto richiesta e magari ottenuto il finanziamento di 25 mila euro può accedere, avendone i requisiti, alle altre forme di finanziamento con garanzia 90%?

Risponde Roberto Lenzi
Il limite dovrebbe applicarsi sulla singola misura, pertanto, in assenza di ulteriori previsioni in sede di conversione del dl in legge, è possibile cumulare il finanziamento da 25 mila euro con gli altri strumenti previsti dal dl Liquidità. Il documento che è stato predisposto per l’accesso al fondo di garanzia avalla tale tesi, prevedendo che l’impresa indichi gli altri eventuali interventi ottenuti nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti, ad eccezione di quelli già richiesti per il tramite del fondo di garanzia.

Se si ricorre intanto alla prima opzione del finanziamento da 25 mila euro, si può in seguito entro 31/12/20 ricorrere alle altre da 800 mila euro o da cinque milioni? Per gli studi associati tra professionisti iscritti ad Ordini è possibile ricorrere a quali canali di finanziamenti?

Risponde Roberto Lenzi
Il limite dovrebbe applicarsi sulla singola misura, pertanto, in assenza di ulteriori previsioni in sede di conversione del dl in legge, è possibile cumulare il finanziamento da 25 mila euro con gli altri strumenti previsti dal dl Liquidità. Il documento che è stato predisposto per l’accesso al fondo di garanzia avalla tale tesi, prevedendo che l’impresa indichi gli altri eventuali interventi ottenuti nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti, ad eccezione di quelli già richiesti per il tramite del fondo di garanzia. I professionisti iscritti agli ordini hanno accesso alle misure previste dal dl Liquidità per espressa previsione normativa.

DICHIARAZIONE PER I 25 MILA EURO
Per il finanziamento di massimo 25 mila euro a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti occorre effettuare la dichiarazione di aver subito danni dall’emergenza epidemiologica? E in che termine dovrebbe essere valutata?

Risponde Roberto Lenzi
Anche i lavoratori autonomi e i professionisti sono tenuti a dichiarare che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. Non è però prevista una specifica definizione dei parametri che distinguano chi è stato danneggiato da chi non è stato danneggiato dall’emergenza. Tuttavia, è opportuno sottolineare che la dichiarazione viene rilasciata sotto forma di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000, con tutte le conseguenze penali del caso in relazione alle eventuali dichiarazioni mendaci, pertanto è d’obbligo che il richiedente valuti con attenzione la propria situazione in relazione alla dichiarazione da sottoscrivere.

RIPARTO RICHIESTA 25 MILA EURO
La richiesta di finanziamento da 25.000 a 800.000 e la successiva fascia deve essere rivolta solamente ad un unico istituto bancario o l’importo totale può essere ripartito tra più istituti dell’azienda?

Risponde Roberto Lenzi
Le richieste di finanziamento possono essere ripartite anche su più istituti finanziatori da parte di una stessa impresa, purché la somma dei vari interventi non determini uno sforamento dei limiti imposti dal dl Liquidità sulle varie misure. Pertanto, a titolo di esempio, un’impresa con un fatturato di 200 mila euro ha diritto a richiedere un finanziamento fino a 25 mila euro con 100% di garanzia che potrebbe richiedere alla banca Alfa e il restante finanziamento da 25 mila euro alla banca Beta con garanzia dello stato del 90%

CREDITO AGEVOLATO
IN PIÙ PRATICHE
Una domanda riguardo il credito agevolato previsto dal dl Liquidità: può un’impresa chiedere avendone, i presupposti, intanto un finanziamento di euro 25 mila, visto le celerità della liquidazione e poi successivamente incardinare un’altra pratica per una maggiore somma e comunque nei limiti del fatturato del 25% e dell’importo di euro 800 mila? In sostanza le due agevolazioni sono cumulabili?

Risponde Roberto Lenzi
Il limite dovrebbe applicarsi sulla singola misura, pertanto, in assenza di ulteriori previsioni in sede di conversione del dl in legge, è possibile cumulare il finanziamento da 25 mila euro con gli altri strumenti previsti dal dl Liquidità. Il documento che è stato predisposto per l’accesso al fondo di garanzia avalla tale tesi, prevedendo che l’impresa indichi gli altri eventuali interventi ottenuti nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti, ad eccezione di quelli già richiesti per il tramite del fondo di garanzia.
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