La dimensione della responsabilità penale del datore di lavoro, correlata al rischio da contagio Covid-19, ha un inevitabile riflesso anche sul piano della c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da coloro che rivestono posizioni apicali (presidenti, amministratori, direttori generali) o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi (art. 5, dlgs 231/2001).
L’art. 25-septies, in particolare, prevede il coinvolgimento della società in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse proprio con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la conseguente comminazione di sanzioni pecuniarie e, soprattutto, interdittive (tra le quali, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione) con tutte le intuibili e gravi conseguenze economiche e reputazionali che ne possono derivare.
Sul tema salute e sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza penale ha segnalato, più volte, la matrice da cui origina la responsabilità 231: in estrema sintesi, ad essere punita è la politica aziendale connotata dalla violazione delle norme sulla sicurezza e finalizzata ad un risparmio di spesa o all’ottenimento di benefici quali, ad esempio, l’incremento o la velocizzazione della produttività.
Per queste ragioni, assumono un ruolo fondamentale, proprio per scongiurare il rimprovero a titolo di colpa d’organizzazione, il modello 231 e l’organismo di vigilanza («Odv»), quest’ultimo con il delicato compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
L’emergenza Covid-19, dunque, rappresenta anche l’occasione, per le imprese, di rivalutare la tenuta del proprio modello alla luce dei nuovi rischi di contagio (una sorta di stress test), tenendo presente l’art. 30, dlgs n. 81/08, secondo cui il modello 231 «… deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi» anche «… alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti».
L’emergenza Covid-19, dunque, non comporta automaticamente l’esigenza di aggiornare il modello, ma è destinata a impegnare, con maggiore intensità, l’Odv in una serie eterogenea di importanti attività anche in materia di salute e sicurezza: a titolo esemplificativo, si ricordano la vigilanza circa l’adozione e il rispetto dei protocolli preventivi, l’intensificazione dei flussi informativi anche e soprattutto con il comitato di crisi previsto dal Protocollo 14/3/2020, la comunicazione all’azienda di nuovi provvedimenti emergenziali (decreti legge, dpcm, ordinanze dei ministeri), nonché l’eventuale implementazione del Dvr, la cui valutazione e decisione spettano, come si è visto, al datore di lavoro.
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