GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 319 – maggio 2020

Di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4202 del 19.02.2020, si è pronunciata su una questione di significativo rilevo nella prassi assicurativa: la compagnia assicurativa può negare il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per l’intervento di legali da essa non designati? Il tema sotteso è quello del rapporto esistente tra l’obbligo di indennizzo delle spese di resistenza previsto dall’art. 1917 co. 3 c.c. e il patto di gestione della lite. Al riguardo, prima di esaminare la decisione, può essere opportuno un inquadramento generale.

La copertura delle spese di resistenza
Ai sensi dell’art. 1917 co. 3 c.c., l’assicuratore della responsabilità civile è tenuto a farsi carico delle spese affrontate dall’assicurato per resistere all’azione risarcitoria del terzo danneggiato (c.d. spese di resistenza). L’obbligo di coprire le spese di resistenza è dipendente dall’obbligo indennitario di cui al primo comma del medesimo articolo (e dunque opera solo se il sinistro è coperto) ed è sottoposto a due limiti quantitativi: la c.d. regola del quarto, per la quale l’assicuratore risponde delle spese nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo danneggiato superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La ratio della norma sta nel fatto che la difesa in giudizio dell’assicurato viene svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, essendo volta al perseguimento di un risultato – il rigetto o la limitazione della pretesa risarcitoria del terzo danneggiato – utile per entrambe le parti. In questo senso appare condivisibile l’orientamento che individua nella norma in esame una espressione, sia pure in forma particolare, del c.d. obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 co. 2 c.c. (secondo cui le spese fatte dall’assicurato per evitare o diminuire il danno sono a carico dell’assicuratore).

L’art. 1932 c.c. inserisce l’art. 1917 co. 3 c.c. tra le disposizioni che non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. Ne consegue che una disposizione contrattuale che escludesse dalla copertura le spese di resistenza – considerata in sé e per sé – sarebbe invalida e sostituita di diritto dall’obbligo di cui all’art. 1917 co. 3 c.c.

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