di Bianca Pascotto

Particolarmente severa è stata la Corte d’Appello di Bari nei confronti di un condomino che ha subito il furto di preziosi e contanti da ladri introdottisi nell’immobile, utilizzando il ponteggio allestito sul Condominio durante l’esecuzioni di lavori di manutenzione.

L’evento è tutt’altro che infrequente, pertanto è bene porre attenzione al riparto di responsabilità tra l’appaltatore ed il condominio quale committente dei lavori.

Infatti l’appaltatore sarà ritenuto responsabile per il danno ove venga fornita la prova che il furto sia stato perpetrato mediante l’utilizzo di impalcature prive degli adeguati mezzi di sicurezza atti a impedire l’accesso dei malintenzionati.

L’appaltatore risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. e il danneggiato dovrà fornire la rigorosa prova del fatto illecito (condotta antigiuridica), del nesso causale e del danno subito.

Il Condominio, invece, potrà essere ritenuto responsabile solo ove si dimostri che:

1) abbia omesso di verificare, controllare e sorvegliare l’operato dell’appaltatore in merito all’adozione di strumenti atti ad impedire l’accesso al cantiere o all’utilizzo improprio del ponteggio (cd culpa in vigilando);

2) abbia affidato i lavori ad una impresa non idonea e professionalmente non competente (cd. culpa in eligendo);

3) abbia gestito i lavori di manutenzione in maniera autonoma, assumendosi ogni decisione in merito alla loro esecuzione e relegando all’appaltatore la loro semplice esecuzione nel rispetto delle direttive impartitegli.

Solo nella prima ipotesi – ovvero n.1 – il danneggiato potrà invocare nei confronti del Condominio la responsabilità ex art. 2051 c.c (responsabilità del custode), usufruendo così di un regime probatorio a lui più favorevole che si limita alla prova del danno subito e alla sua relazione con la cosa custodita.

La responsabilità da cosa in custodia, comunque, potrà essere invocata solo in subordine alla dimostrazione della mancata adozione dei presidi di sicurezza da parte dell’appaltatore: ergo in assenza di responsabilità dell’appaltatore, la responsabilità del Condominio non scatta.

Nelle altre due ipotesi, invece, il Condominio risponderà in solido con l’appaltatore solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. non potendo essergli addebitabile alcuna condotta omissiva del dovere di vigilanza.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Bari ha respinto le doglianze del condomino e la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, come già statuito nel giudizio di primo grado, perché non è stato dimostrato – come richiede l’art. 2043 c.c. – che il furto sia avvenuto mediante l’utilizzo dell’impalcatura e un tanto nonostante fosse stata accertata la forzatura della tapparella e della finestra e la mancanza di qualsivoglia allarme del ponteggio.

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Corte d’Appello di Bari 6 febbraio 2020 n. 278

Furto in appartamento