Carla De Lellis
Resta a carico dell’azienda il tfr dei lavoratori per i periodi di cassa integrazione, ordinaria e in deroga relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, i datori di lavoro soggetti al fondo tesoreria (quelli con più di 50 addetti) devono continuare a versare all’Inps le quote mensilmente maturate dai dipendenti a titolo di trattamento fine rapporto (tfr). Lo ricorda, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1775/2020. Con dm n. 5/2020, inoltre, il ministero del lavoro ha ripartito e assegnato alle regioni e province autonome l’importo totale di 1.698.036.112 euro, quale seconda quota di finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (Cigd) per Covid-19.
Aspetti contributivi. L’Inps fornisce alcuni dettagli in merito agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende che hanno ricevuto autorizzazione alle integrazioni salariali (Cigo, Cigd e assegni ordinari di Fis e fondi solidarietà bilaterali). In primo luogo, l’Inps ricorda che per nessun trattamento è dovuto il contributo addizionale. Relativamente all’accesso alla Cigo con causale Covid-19 da parte del datore di lavoro con in corso un periodo di Cigs l’Inps precisa che, con decreto, il ministero del lavoro sospende gli effetti della Cigs precedentemente autorizzata e individua una nuova data di scadenza del termine di durata della prestazione, collocata alla fine del periodo di Cigo per Covid-19. In tal caso, il termine di decadenza per il conguaglio della Cigs autorizzata, di cui al predetto decreto, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della stessa Cigs. Tali periodi, precisa l’Inps, non rilevano ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi d’integrazione salariale o per i residui periodi di Cigs .
Cigd, seconda quota. Con dm n. 5/2020 il ministero del lavoro ha assegnato a regioni e province autonome la nuova quota di risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, a valere sulla disponibilità totale di 1.698.036.112 euro. I criteri di ripartizione, spiega il decreto, sono gli stessi seguiti per la prima quota. Nei casi di crisi che riguardano datori di lavoro con unità produttive site in almeno cinque regioni o province autonome, la Cigd è riconosciuta dal ministero del lavoro. A tal fine, il decreto prevede un incremento di risorse per 181.963.888 euro a favore delle regioni Emilia Romagna (65.541.667 euro), Lombardia (117.180.556 euro) e Veneto (58.513.889 euro).
Crollo delle buste. Circa 472 euro (36%) è la perdita media mensile in busta paga dei lavoratori che beneficiano di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per l’emergenza Coronavirus. A calcolarlo è lo studio elaborato dalla Fondazione consulenti del lavoro a partire dai dati dell’Istat — Indagine sulle forze lavoro. La perdita tende a salire quando è più alta la retribuzione del lavoratore: si va da una decurtazione media del 25% per le professioni non qualificate a una del 45% per le professioni scientifiche e a elevata specializzazione. Stando ai dati della Fondazione, il quadro risulta molto differenziato anche da un punto di vista territoriale, con un taglio medio in busta paga che va dal 37% al Nord (pari a circa 512 euro) al 36% del Centro (469 euro in meno), per scendere al Sud a una perdita dl 33% (396 euro). L’analisi conferma la criticità dell’attuale situazione economica in cui versano molti lavoratori dipendenti che, stando ai dati Inps del 27 aprile, sono circa 7,3 milioni.
© Riproduzione riservata

Fonte: