IL VOSTRO QUESITO

Prendo spunto dall’articolo fonte Italia Oggi Contagio in azienda? Infortunio
per chiedere un parere tecnico riguardante l’operatività delle classiche polizze Rco, RC Professionali, D&O e Tutela Legale, per le eventuali rivalse nei confronti del datore di lavoro a seguito del mancato rispetto delle disposizioni previste tra l’altro dai
d.lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)
d.lgs 196/2003 (Codice della Privacy)
d.lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa delle Imprese)
Restiamo in attesa di Vs indicazione e consigli sulle opportune cautele da applicare ai Rischi in corso per soddisfare l’esigenza di copertura dell’Imprenditore.

L’ESPERTO RISPONDE

L’articolo 10 del Decreto legislativo n. 38 del 23/028/2000 dispone: “Art. 10. – Malattie professionali – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e’ costituita una commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto italiano di medicina sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l’espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.- 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.- Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e’ effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio.- 5. Ai fini del presente articolo, e’ istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificita’ di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.” e l’ I.N.A.I.L. ha stabilito che contrarre il Covid-19 sostanzi malattia professionale. Ovviamente perché il contagio possa essere ritenuto “malattia professionale” è indispensabile che esso sia in stretta correlazione con l’ attività lavorativa e cioè che sia conseguente all’ espletamento della stessa con onere della prova a carico del lavoratore; se ciò è relativamente facile da provare per chi svolga attività di medico o paramedico, evidentemente è più difficile da provarsi per chi svolga attività lavorative di altro genere;
L’articolo 10 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 stabilisce: “10. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.- Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.”
Da tale disposizione emerge che per effetto dell’ assicurazione I.N.A.I.L. il datore di lavoro gode dell’ esonero “dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”, precisando che  “Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato” e, per il caso di lesioni, l’evento (infortunio o, come nel caso di specie, malattia, che ad esso viene equiparata per legge nei casi previsti) può avere come conseguenza lesioni personali di varia entità o anche la morte; nel caso di morte del lavoratore il procedimento penale (e conseguente possibile condanna) si instaura sempre di ufficio per il reato di omicidio doloso o colposo, mentre per il caso di lesioni esso si incardinerà sempre per il caso di lesioni dolose di durata superiore a 20 giorni e su querela di parte per il caso di lesioni colpose di durata superiore a 40 giorni; per quanto attiene le lesioni colpose, il comma 5 dell’ art. 590 del Codice Penale dispone “5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Corretto è il richiamo del nostro lettore sulle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Pertanto, qualora il Covid-19 colpisse una persona diversa da chi espleta attività sanitarie – essendo a contatto con ammalati portatori sani o conclamati del virus – il datore di lavoro – cui la legge impone di dotare i propri dipendenti di dispositivi di protezione individuale atti a cercare di evitare il contagio – potrà essere ritenuto responsabile solo nel caso che detto contagio potesse ricondursi al mancato uso dei suddetti dispositivi di protezione individuale.
L’ articolo 11 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 stabilisce che: “11. L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.- L’Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.” per cui, sussistendo i presupposti di cui al precedente articolo 10 (tenendo conto delle estensioni ad esso apportate dalla Corte Costituzionale), l’I.N.A.I.L. potrà esperire azione di regresso verso il datore di lavoro soltanto per gli infortuni o le malattie aventi durata superiore ai 40 giorni (cioè sostanzianti lesioni colpose “lievi” e, per il caso di lesioni dolose aventi una durata superiore a 20 giorni, ex art. 582 C.P.) e sempre che essi siano conseguenti a “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro”.
Trattandosi di “malattia professionale”, molte polizze escludono la copertura per il caso di volontaria violazione di norme sulla prevenzione delle malattie da parte del datore di lavoro.
Per quanto attiene la violazione del Codice della privacy, tale fattispecie di norma non è contemplata dalle polizze di RCO.
Alla luce di quanto sopra, il nostro lettore potrà valutare, sulla base delle esigenze dei propri clienti, la migliore soluzione assicurativa, alla luce delle C.G.A. delle polizze da lui intermediate.
Contagio in azienda