L’adozione di particolari misure di sicurezza (cd. innominate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente – anche solo potenzialmente – pericolose.

Un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina/lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro.

Cassazione civile sez. lav., sentenza del 18/11/2019 n. 29879

misure di sicurezza