Premi Inail più cari nell’edilizia. Dal 1° gennaio, infatti, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è esclusa dalla speciale riduzione del settore edile (ex lege n. 341/1995), restando in vita solo per i contributi dovuti all’Inps. Di conseguenza non è più possibile applicare lo sconto dell’11,5% ai premi dovuti per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali. I datori di lavoro che ne hanno diritto per il 2018, ultimo anno di beneficio, hanno tempo fino al 16 maggio per inviare all’Inail, via Pec, la prevista autocertificazione (Inail, circolare n. 1/2019). A escludere i premi dell’Inail dalla speciale riduzione è il comma 1126 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, modificando l’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995 che disciplina lo sconto. Di conseguenza, ha spiegato l’Inail, dal 2019 la riduzione non si applica più ai premi assicurativi (quindi non va applicata sulla rata di premio anticipata, calcolata in sede di autoliquidazione 2018/2019), mentre è fruibile sulla rata di premio di regolazione per l’anno 2018 in misura dell’11,5%. Si ricorda che lo sconto spetta(va) ai datori di lavoro che occupano operai a 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i propri soci lavoratori, a patto che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e casse edili e non sussistano cause ostative al rilascio del Durc. Per fruire dello sconto (come detto soltanto sul premio regolazione 2018) le aziende interessate devono inviare entro il 16 maggio, via Pec, alla sede Inail competente, l’apposito modello «autocertificazione per sconto settore edile» (il modello è prelevabile dal sito dell’Inail).

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