IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se il termine “rottura accidentale” previsto per la garanzia “danni acqua” può essere invocato per tubazioni immurate e quindi non a vista.

L’ESPERTO RISPONDE


Per “rottura accidentale”, come indicata nel “Glossario” alla pagina 15 delle C.G.A., deve intendersi “Rottura accidentale – La situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l’Impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell’Impianto”.
La garanzia “Danni da acqua”, come prestata alla pagina 24 del fascicolo di polizza, è limitata ai danni verificatisi “A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici”.
Il contratto prevede, in deroga a quanto stabilito dal 1° comma dell’ art. 1900 del codice civile, l’operatività anche in caso di colpa grave, laddove – alla pagina 18 del fascicolo di polizza è così precisato: “Colpa grave – I danni causati dagli eventi previsti al capitolo “Cosa e Come assicuriamo” vengono indennizzati anche se causati:
• da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;
• da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere o dei locatari”.
Non vi è dubbio che, per espressa previsione di polizza, la rottura accidentale possa essere invocata anche per le tubazioni “immurate e quindi non a vista”, ma, essendo ricompresa in polizza l’estensione della copertura anche al caso della colpa grave dell’assicurato, evidentemente la compagnia non può invocare la vetustà e mancata manutenzione dell’ immobile per il caso di rottura improvvisa della tubatura dovuta a usura, ancor più perché “non a vista”; potrebbe al massimo contestare i sinistri successivi al primo, invocando il primo comma dell’ art. 1914 del codice civile che impone all’ assicurato di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.