Nella scuola i docenti potrebbero andare in pensione con un anticipo di un anno
di Nicola Mondelli

Al personale della scuola docente e Ata in servizio sia a tempo determinato che indeterminato che, ai fini pensionistici, può fare valere contributi versati solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, consente in via sperimentale, per il triennio 2019/2021 e, indipendentemente dall’età anagrafica, la facoltà di riscattare la laurea, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, valutabili ai fini pensionistici con il sistema contributivo.
I corsi riscattabili sono quelli degli studi universitari di cui all’articolo 3 del dm 22/10/2004, n. 270 (laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi questi ultimi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale), o quelli rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) quali: il diploma accademico di primo e secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma accademico di formazione alla ricerca, anche se conseguiti precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 26/2019.
In ogni caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della presentazione della domanda (per il 2019 da un minimo 5.241,30 euro anziché 11.500 euro che è l’onere per il riscatto ordinario di cui al dpr 1092/1973 e successive modificazioni, ndr).
Il versamento dell’onere di riscatto potrà essere effettuato, in alternativa, in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La realizzazione dell’onere non potrà invece essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta. Fin qui il senso letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 6, del decreto legge n. 4/2019. Le disposizioni applicative della predetta norma, ivi comprese le modalità e i termini per consentire al personale di esercitare la facoltà di riscatto dovranno essere emanate – è augurabile in tempi brevi – sia dall’Inps che dal Miur,
Prime istruzioni operative Inps. Con la circolare n. 36/2019 l’Inps aveva già precisato – prima della conversione in legge del decreto legge n. 4/2019 – che se il riscatto del corso di studi chiesto precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, risulta essere già stato definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, il dipendente non potrà chiedere la riduzione dell’onere in base ad una modalità alternativa; se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo.

Se invece il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere il dipendente potrà ritirare la domanda e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Quante le adesioni da parte dei docenti? Pur in assenza delle disposizioni attuative della norma in esame relative ai tempi e alle modalità per esercitare la facoltà di riscatto agevolato, oltre che all’ammontare certo dell’onere, appare improbabile una massiccia adesione soprattutto da parte dei docenti che possono fare valere i primi contributi previdenziali solo a partire dal 1° gennaio 1996 e che oggi hanno una età anagrafica mediamente intorno a 53 anni.
A normativa vigente, riscattando il massimo consentito (5 anni), gli uomini maturerebbero il requisito per la pensione anticipata (42 anni e dieci mesi) nel 2033, contemporaneamente al compimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia; le donne lo maturerebbero nel 2032, un anno prima il compimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia.
Una anticipazione di un solo anno per accedere alla pensione di vecchia sia o a quella anticipata a fronte di un onere non lieve non sembra una soluzione economicamente consigliabile.
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