I requisiti di età e contributivi sono quelli previsti nel dl n. 4/2019 convertito in legge
Si apre la prima finestra per chi ha maturato quota 100
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Prendono il via i primi pre-pensionamenti con quota 100 e con la pensione anticipata, misure introdotte e riformate dal dl n. 4/2019 convertito in legge n. 26/19 (in G.U. del 29 marzo). Con il corrente mese di aprile, infatti, si apre la prima «finestra» di pensionamento utile a chi ha maturato la quota 100 (età + contributi) entro il 31 dicembre 2018 e a chi ha maturato il requisito contributivo unico per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) tra il 1° e il 29 gennaio 2019.

Un esercito di 100 mila. Sono 104.390 le domande presentate finora (dati Inps aggiornati alle ore 17 del 27 marzo) per il prepensionamento con quota 100.
In pochi hanno fatto da sé (8.336 le domande online), in tanti si sono affidati ai patronati (96.054). Oltre il 73% delle domande riguarda uomini (76.508), il restante 26,70% donne. Circa il 34% delle domande sono pervenute da soggetti con età fino a 63 anni (35.051 domande), per i quali l’anticipo di pensione, dunque, arriva e può superare i quattro anni rispetto alla canonica età di 67 anni per la pensione di vecchiaia; nel 46% dei casi (48.039 istanze) interessa soggetti d’età compresa tra 63 e 65 anni; per la restante quota del 20,40% (21.300 domande) riguarda soggetti con più di 65 anni d’età. Per quanto riguarda il settore di provenienza, pubblici e privati sono pari: 36.152 domande nel primo caso (il 34,63% del totale) e 36.826 nel secondo (il 35,27%). 108 sono le domande degli iscritti alla gestione separata.

In pensione prima con «quota 100». Quota 100 è stata introdotta in via sperimentale, limitatamente cioè al triennio 2019/2021 e consente di andare in pensione anticipata maturando, appunto, «quota 100» con la somma di età (non inferiore a 62 anni) e contributi (almeno 38 anni).
Proprio in quanto sperimentale, sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, termine entro cui occorre maturare sia l’età e sia i contributi per garantirsi il diritto al pensionamento anticipato, mentre non importa che entro la stessa data venga anche esercitato il diritto (cioè sia fatta la domanda di pensionamento): maturati i requisiti entro dicembre 2021, automaticamente si consegue il diritto e la domanda di pensione vera e propria potrà essere fatta anche dopo tale data.
Possono avvalersi di quota 100 tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, inclusi i parasubordinati (co.co.co., professionisti senza cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps), sia del settore privato sia pubblico.
Per espressa previsione, invece, sono esclusi: personale militare Forze armante; personale Forze di polizia e polizia penitenziaria; personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco; Guardia di Finanza. Con quota 100 sono ritornate le finestre, come indicato in tabella, che fissano la «decorrenza» della pensione in epoca diversa (e successiva) a quella di «maturazione» dei requisiti (del diritto alla pensione).
La pensione anticipata. Con il mese di aprile si apre anche la prima finestra utile per la decorrenza della pensione di anzianità maturata secondo quanto fissato dal dl n. 4/2019. La novità è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026, periodo durante il quale le donne possono andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. La speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito dall’anno 2027.
In entrambi i casi si applica la finestra di tre mesi, il che vuol dire, in sostanza, che «in pensione», materialmente, ci si va con 42 anni e 1 mese (donne) o 43 anni e 1 mese (uomini).
Le regole sono le stesse per i lavoratori pubblici e per quelli privati. Innanzitutto, vale la pena precisare che non hanno da aspettare alcuna finestra coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre 2018. Per quanti maturano il requisito da quest’anno, le finestre sono le seguenti:

1° aprile 2019 = lavoratori che hanno maturato il requisito tra il 1° e il 29 gennaio 2019;

dopo tre mesi dalla data di maturazione del requisito, avvenuta dal 30 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. La decorrenza della pensione, in particolare, è fissata:
– dal giorno successivo all’apertura della finestra quando la pensione è liquidata da una gestione esclusiva dell’Ago;
– dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se la pensione è liquidata da una gestione esclusiva dell’Ago;
– dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se la pensione è maturata mediante cumulo dei periodi contributivi.
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