CASSAZIONE/ Maggiori tutele dopo l’ultima riforma del processo esecutivo (dl 83/2015)
Sequestrabile l’eccedente il triplo dell’assegno sociale
Pagina a cura di Debora Alberici* *cassazione.net

Contribuenti più tutelati dopo l’ultima riforma sul processo esecutivo (d.l. 83/2015). Pensione pignorabile e sequestrabile in sede penale solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito in banca è antecedente la misura.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17386 del 23 aprile 2019, ha accolto il ricorso di un anziano il cui conto bancario era stato sottoposto a sequestro preventivo per un importo, a parere della difesa, troppo elevato.

La vicenda riguarda un 73 enne di Latina al quale le autorità avevano sequestrato il conto bancario. La difesa si era opposta perché la misura era apparsa da subito eccessiva. Il Tribunale delle libertà l’aveva però confermata.
Ora la terza sezione penale del Palazzaccio ha completamente ribaltato il verdetto. La chiave di volta è la riforma del processo esecutivo, in particolare sull’articolo 545 del codice di procedura civile.
In particolare per gli Ermellini, la norma disciplina espressamente ora la pignorabilità (e di converso la sequestrabilità in sede penale per identità di fatto) anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente (stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza); somme che risultano pignorabili – e quindi sequestrabili – solo «per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Insomma, ecco il nodo della questione, per la Cassazione «il triplo dell’assegno sociale deve ritenersi una riserva per le vitali esigenze del soggetto e della sua famiglia, al pari dei 4/5 del trattamento stipendiale o di pensione. E così l’impignorabilità, in parte, dei versamenti effettuati dopo il pignoramento (o in penale il sequestro)». Infatti la ratio dell’articolo 545 c.p.c. è proprio quello di «consentire al lavoratore o al pensionato un minimo vitale per le sue esigenze primarie e per quelle della sua famiglia».
L’ordinanza impugnata dall’uomo è stata cassata senza rinvio dalla Suprema corte che ha invitato i giudici territoriali a rifare da capo i calcoli per capire l’importo da sequestrare sul conto dell’uomo alla luce del principio di diritto affermato.
Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che aveva invece chiesto l’inammissibilità del ricorso del pensionato.

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