Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all’art. 189 del codice della strada, comma settimo, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.

Cassazione penale sez. IV, 23/01/2019 n. 5914