Furti in appartamento: sospensione condizionale solo se si pagano i danni al derubato

Bisogna evitare esborsi al cittadino che ha subito un’aggressione e ha reagito. Niente risarcimenti del danno a favore degli aggressori. E inoltre chi è condannato per furto in appartamento e furto con strappo, se vuole la sospensione condizionale della pena, deve risarcire il derubato. La nuova legge, da un lato interviene sugli effetti civilistici della legittima difesa, impedendo o abbattendo i risarcimenti a favore degli aggressori, e dall’altro lato assicura un ristoro economico al derubato in casa o con destrezza.
Risarcimenti. La legge sulla legittima difesa modifica la disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all’articolo 2044 del codice civile.

Per quanto possa apparire incomprensibile, il diritto italiano aveva due impostazioni della legittima difesa, la prima penale e la seconda civile. Tale doppio livello di responsabilità comportava la possibilità per una persona assolta in sede penale, ma per ragioni diverse dalla cosiddetta antigiuridicità del fatto, di essere esposto a una azione civile dell’aggressore, finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno. La legittima difesa civile opera, infatti, se non c’è l’antigiuridicità del fatto. Una disarmonia che non rappresentava una contraddizione giuridica, ma certamente una conseguenza sorprendente per il senso comune. La norma del codice civile (articolo 2044) si limitava a prescrivere che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
La nuova legge aggiunge che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
L’obiettivo è di eliminare in radice tutti i presupposti del risarcimento del danno causato in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Lo scopo del legislatore, spiegano i lavori parlamentari, è di fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.

La ragione dell’intervento sta, come detto sopra e come illustrato nei lavori preparatori, nel fatto che, a causa delle differenze delle norme penali e di quelle civile, taluno potrebbe essere condannato a risarcire il danno. Con la conseguenza che uno stesso fatto, pur essendo «scriminato» sul piano penale, ma potrebbe comunque costituire illecito sul piano civile, con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’autore.
La dichiarazione di non responsabilità toglie spazio a qualunque diversa ricostruzione in sede civilistica: è sufficiente riscontrare un caso di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, e tale accertamento varrà automaticamente in sede civile.
Viene aggiunto anche un terzo comma dell’articolo 2044 del codice civile, ai sensi del quale, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all’articolo 55, secondo comma (turbamento psichico/minorata difesa), al danneggiato è riconosciuto solo il diritto ad una indennità (e non quindi il risarcimento integrale). Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Il caso di cui stiamo parlando è quello dell’eccesso colposo in legittima difesa non punibile a causa dello stato soggettivo dell’aggredito o della sua condizione di particolare vulnerabilità.
L’obiettivo è, qui, di minimizzare l’esborso a carico di chi comunque è andato al di là del perimetro della legittima difesa.
Al giudice è affidato il compito di effettuare una correzione della cifra dovuta all’aggressore/aggredito. I parametri della correzione riguardano la condotta dell’aggressore, che si è messo in una situazione rischiosa e, quindi, ha innescato la catena di eventi.
Quanto maggiore sarà accertata la gravità della condotta, quanto più pregiudizievoli le modalità realizzative e quanto più diretto il contributo causale, tanto minore sarà l’indennità.
La regola riflette ed enfatizza la regola per cui chi contribuisce a farsi del male non ha diritto al risarcimento pieno; nel caso specifico il giudice potrà stabilire anche una cifra del tutto simbolica slegata all’entità del danno subita dall’aggressore/aggredito.
Sospensione condizionale. Sempre in materia di risarcimenti (stavolta a favore della persona aggredita), va aggiunto che la nuova legge modifica l’articolo 165 codice penale e prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Qui l’obiettivo è assicurare tutele alla vittima di un reato nel processo penale.
Si tratta di un approccio molto diverso da quello generale della giustizia penale, nella quale la vittima viene molto spesso posta ai margini, soprattutto nei cosiddetti riti abbreviati.
Il processo penale non serve a dare un risarcimento alla vittima. La nuova legge, cambiando registro, mette in primo piano il diritto della vittima ad avere un risarcimento rispetto alle finalità dell’istituto della sospensione condizionale.
Senza il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, il condannato per il reato previsto dall’articolo 624-bis codice penale, la sospensione condizionale, dunque, non potrà mai essere concessa.
L’applicazione a tappeto della regola, è facile prevederlo, sarà presto discussa dalla Corte costituzionale, considerato che potrebbe apparire non ragionevole nella sua assolutezza, non considerando le ipotesi di oggettiva impossidenza di mezzi economici.
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