Decisione su un caso di responsabilità professionale del sanitario
L’unica verifica si fa sul giudizio di merito
di Andrea Magagnoli

Nel caso di procedimenti per responsabilità medica la Cassazione non è giudice del sapere scientifico. La Corte con la sentenza n.11674/2019, recentemente depositata, pone il principio per il quale, nel caso di un giudizio per colpa medica sia competenza degli ermellini il solo compito di verificare la conformità dell’operato dei giudici di merito, sotto l’aspetto dell’ approccio metodologico ai canoni scientifici relativi alla materia. In particolare, il caso di specie traeva origine dalla condanna di un sanitario alle pene di legge, per il reato di omicidio colposo, conseguente al decesso di un paziente, dovuto ad un inescusabile negligenza nell’ esercizio dell’ attività medica. Deduceva il difensore dell’ imputato in apposito motivo di ricorso, l’ evidente illegittimità della decisione emessa dai giudici di merito nei confronti dell’imputato.

Essa infatti, osservava il difensore dell’imputato nel proprio ricorso, mancava di adeguata motivazione, finendo inoltre con l’ applicare la norma che sanziona l’ omicidio colposo, sia pure in assenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa. Mancava nel caso di specie, l’elemento psicologico necessario alla configurazione del reato, dato che all’ imputato non poteva essere ascritta alcuna colpa. La motivazione della sentenza qui in commento, esamina la dibattuta questione dell’ attività che deve essere compiuta da parte dei giudici di merito nel caso di giudizi conseguenti a responsabilità medica. La posizione dei giudici della corte suprema delinea con precisione i contorni del giudizio di Cassazione in casi come questo. Tale giudizio viene limitato, posto che viene escluso che si tratti di una valutazione fondata su di un sapere scientifico di cui gli ermellini sarebbero depositari. Nei casi di responsabilità del sanitario, proseguono i giudici della corte suprema, a loro spetta, come ovvio il compito di verificare l’operato del giudice di merito sotto il punto di vista dei criteri utilizzati da quest’ ultimo, potendosi ritenere corretta la decisione di merito, nel caso in cui egli abbia compiuto un approccio corretto ai canoni scientifici che governano la materia.
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