Dall’Inps una serie di risposte a quesiti sul prepensionamento introdotto dal n. 4/2019
Per i pensionati possibile accedere anche a Quota 100
di Daniele Cirioli

Il professionista pensionato può fruire di quota 100 per una seconda pensione dell’Inps. La pensione erogata da una cassa professionale, infatti, non impedisce il ricorso alla misura per il pre-pensionamento introdotta dal dl n. 4/2019, cosa che succede, invece, con le pensioni che vengono erogate dalle gestioni previdenziali dell’Inps (Ago e forme esclusive e sostitutive). Lo precisa l’istituto di previdenza nel messaggio n. 1551/2019.

Quota 100. L’Inps fornisce una raccolta di risposte ai quesiti sulle nuove misure di pre-pensionamento del dl n. 4/2019 (convertito dalla legge n. 26/2019). La prima di queste misure è quota 100, con cui è possibile pensionarsi con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi, previa decorrenza di una finestra di tre mesi. Un quesito chiede di sapere se sia possibile conseguire la pensione da parte di soggetti già titolari di una pensione a carico di forme di previdenza diverse dall’Ago e forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps. La risposta è positiva: la titolarità di pensione a carico di forme diverse da quelle Inps non osta al conseguimento della pensione con quota 100. Altro quesito chiede di conoscere la contribuzione utile a perfezionare 38 anni di contributi nel sistema contributivo; la risposta è indicata in tabella. Altri due quesiti riguardano gli «apisti», cioè i titolari di Ape, sociale oppure volontaria, e chiedono di sapere se è possibile per loro avere accesso a quota 100. La risposta è affermativa: anche se Ape sociale e Ape volontaria sono incompatibili con la pensione diretta, spiega l’Inps, ciò non significa impossibilità assoluta di conseguire una pensione con quota 100: in tal caso, dalla decorrenza effettiva della pensione, si decade dalla prestazione di Ape.
Opzione donna. Con tale misura possono pensionarsi le lavoratrici in possesso, entro il 31 dicembre 2018, di almeno 58 anni d’età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi, in cambio di ricevere una pensione calcolata con il sistema contributivo previa decorrenza di una finestra di 12 mesi (18 se autonome). Un quesito chiede di sapere quale contribuzione è utile al perfezionamento dei 35 anni. L’Inps spiega che sono utili tutti i contributi (obbligatori, riscatto, ricongiunzione, volontari, figurativi), eccetto quelli accreditati per malattia e per disoccupazione (Naspi, Aspi, mini-Aspi, ecc.).
Pensione anticipata. La novità è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento fino al 2026 a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne), previa decorrenza di una finestra di tre mesi. Un quesito chiede di sapere se è possibile valutare i contributi pagati durante il periodo della finestra e se durante tale periodo è possibile intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente. L’Inps risponde a tutto affermativamente, ferma però la necessità, nel secondo caso, di cessare il rapporto di lavoro prima della liquidazione della pensione.
Precoci. I lavoratori con almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo svolto prima dei 19 anni (cd precoci), se versano in determinate situazioni (disoccupato, invalido, usuranti, ecc.), possono accedere alla pensione con 41 anni di contributi, previa decorrenza di una finestra di tre mesi. Un quesito chiede chiarimenti sulla decorrenza della finestra. L’Inps spiega che decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo (41 anni) e che, in ogni caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al perfezionamento degli altri requisiti e condizioni (ad esempio i tre mesi di inoccupazione, richiesti ai soggetti disoccupati).

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