Se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale.

Il giudice di merito ha valutato che il danno è stato cagionato dalla stessa vittima la quale, per lo stato di disattenzione in cui versava, non si è avveduta tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, data dalla presenza di pietrisco percepibile visivamente da parte della vittima medesima.

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019 n. 4487