IL VOSTRO QUESITO

É lecito che l’agente metta una clausola di esclusiva nel contratto del subagente?:

“Il subagente si impegna a svolgere l’attività sopra specificata in esclusivo favore dell’Agente, nel rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nell’ambito del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo; si impegna altresì a mantenere riservate le notizie, le informazioni ed i documenti di cui abbia avuto conoscenza e/o disponibilità nell’espletamento degli incarichi svolti a favore dell’Agente.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta in ogni caso la revoca per giusta causa dell’incarico”.

L’ESPERTO RISPONDE

La clausola inviata in visione contiene due impegni tra di loro distinti e separati.

Il primo impegno riguarda l’attività di intermediazione: l’intermediario primario richiede che venga svolta dal subagente in esclusiva.

Al riguardo vige quanto previsto dal Decreto Legge 223/2006 (Cosiddetto Bersani 1) e dal Decreto Legge 7/2007 (Cosiddetto Bersani 2) che vietano alle compagnie e agli intermediari di fare sottoscrivere contratti di intermediazione assicurativa con la clausola di esclusiva per tutti i rami danni.

Pertanto il seguente passaggio del contratto di subagenzia: “Il subagente si impegna a svolgere l’attività sopra specificata in esclusivo favore dell’Agente” è efficace esclusivamente nei riguardi del ramo vita, escluso dal provvedimento legislativo.

Il secondo impegno (… riservatezza delle informazioni acquisite nell’ambito del rapporto di collaborazione …) riguarda invece la normativa relativa alla privacy e ha una sua fondatezza giuridica.

Infatti l’intermediario primario, in qualità di titolare del trattamento dei dati dei clienti o di responsabile del trattamento per conto della/e compagnie mandanti, si impegna a trattare i dati con le modalità indicate in una informativa rilasciata ai clienti e richiede, di conseguenza, determinati comportamenti ai collaboratori per la tutela dei dati stessi.