IL VOSTRO QUESITO

Possibilità per un agente o subagente assicurativo di poter effettuare consulenza assicurativa remunerata anche se il contratto di assicurazione proposto viene perfezionato con una compagnia mandante che paga all’agente e/o al subagente le relative provvigioni.
Non ho mai trovato nessuna esclusione in merito data da Ivass o presente nel CAP ed anzi ho rinvenuto intervista del 2013 rilasciata dal componente esperto in materia assicurativa della seconda sezione del collegio di garanzia dell’Ivass che ribadiva il principio per cui “l’agente possa percepire , oltre i compensi provvigionali versati dall’impresa sulla base del mandato, anche compensi per prestazioni di consulenza assicurativa dai clienti per i quali svolge un’attività che implica una analisi delle loro coperture assicurative in essere e la formulazione conseguente di indicazioni e consigli finalizzati a rispondere alle loro esigenze assicurative”. Da qualche anno inoltre una primaria compagnia di assicurazioni inserisce in tutti i modelli contrattuali rc auto e rami elementari la voce: “Compenso concordato con l’Agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art 106 del Codice Assicurazioni Private e relative norme di attuazione. Il presente importo non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, nè ad esso assimilabile”.
Ora o la primaria compagnia di assicurazioni in questione ha redatto modulistica contrattuale in divieto alle norme imposte dal Cap , o è possibile per un Intermediario iscritto alle sez A ed E del RUI prestare consulenza assicurativa remunerata oltre le provvigioni.

L’ESPERTO RISPONDE

L’attività di intermediazione è, per definizione normativa e regolamentare, attività di consulenza.

L’art.106 del Cap definisce l’attività di distribuzione assicurativa nel modo seguente:

“L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti”
Lo stesso Regolamento 40/2018 dell’Ivass precisa, all’articolo 59, che il distributore può offrire al contraente una consulenza personalizzata mentre nell’allegato 4, nella sezione III lo stesso deve indicare se percepisce provvigioni dalla compagnia o un compenso dal cliente o un compenso in forma mista.

Nella risposta ad un recente interpello (Interpello 907-352/2019) l’Agenzia delle Entrate, che già si era pronunciata nel 2009 affermando che il compenso per l’attività di consulenza assicurativa finalizzata alla conclusione di un contratto non dovesse essere assoggettata ad iva, ha chiarito un ulteriore dubbio, precisando che questa disposizione resta valida anche se il contratto non viene concluso.

La circostanza che una primaria compagnia riconosca all’intermediario un compenso aggiuntivo alle provvigioni per la consulenza resa al cliente non permette di affermare la legittimità di questo stesso operato: per poter esprimere una valutazione di merito occorrerebbe disporre preventivamente di maggiori informazioni del contesto preciso in cui si realizza questa tipologia di remunerazione (lettera di mandato, distinta provvigionale, rami interessati, ecc).
Se invece l’attività di consulenza non è finalizzata alla conclusione di contratti di assicurazione (ma in questo caso è opportuno che ciò risulti da un contratto di prestazione professionale tra il consulente e il cliente) essa non richiede la preventiva iscrizione al RUI.
In questo caso appare legittimo convenire con il cliente un compenso per l’attività svolta e la fatturazione dell’attività di consulenza dovrà essere assoggettata regolarmente ad Iva secondo la normativa fiscale vigente.

La necessità di consulenza assicurativa finalizzata o no alla conclusione di un contratto è sempre più richiesta dai clienti, in particolare nell’ambito dei rischi aziendali e non esistono norme contrarie a prestarla da parte di intermediari assicurativi, avendo riguardo a quanto prima enunciato.