Via definitivo del senato alla legge. Compenso all’avvocato in base all’indennizzo
Risarcimenti, stop a limitazione a consumatori e utenti
di Antonio Ciccia Messina

Class action per tutti (non solo per consumatori e utenti), con possibilità di salire sul carro della procedura dopo la sentenza. Se la causa finisce bene sarà un rappresentante comune, nominato dal tribunale, a stilare un progetto di quanto spettante a ciascuno e ad occuparsi dell’esecuzione forzata (se l’impresa condannata non paga). Viene, poi, sdoganato il patto di quota lite e cioè un compenso per l’avvocato della parte proponente e per il rappresentante dei classisti, calcolato in percentuale sull’ammontare del risarcimento. È quanto prevede la legge approvata definitivamente ieri dal senato, che prenderà il via tra un anno: tanto servirà al ministero della giustizia per costruire la piattaforma digitale, da utilizzare per le adesioni degli interessati alle azioni di classe. Ma vediamo di illustrare l’identikit della class action che sostituirà integralmente l’analoga versione attualmente presente nel codice del consumo.
Azione per tutti. La nuova azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei»: non solo, dunque, consumatori e utenti.
Contro chi. I destinatari dell’azione di classe potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Sono salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Beneficiari. Potranno avviare l’azione, oltre al singolo componente della classe, anche un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro: queste ultime a condizione che siano iscritte in un (futuro) elenco istituito presso il Ministero della giustizia. Resta fermo il diritto all’azione individuale: il singolo può sempre fare causa peri fatti suoi.
Pubblicità. Tutti i possibili interessati potranno avere notizia della class action su apposito portale internet, che dovrà essere realizzato dal ministero della giustizia.
Adesione dopo la sentenza. Per partecipare all’azione di classe si potrà aderire nella fase iniziale della causa oppure anche nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.
Informatizzazione. La legge prevede una procedura informatizzata delle adesioni attraverso il futuro portale ministeriale. Non ci vuole necessariamente un avvocato, Nella adesione si deve conferire una procura a una figura chiave della procedura e cioè al rappresentante comune degli aderenti. Con l’adesione bisogna versare un fondo spese.
Come funziona. Un ente abilitato o un singolo depositano il ricorso (è un rito accelerato). Il tribunale deve verificare l’ammissibilità dell’azione (che non sia del tutto infondata e che riguardi diritti omogenei). Viene fissata un’udienza e gli interessati possono aderire fin da allora. Si passa alla trattazione della causa, senza formalità. Il giudice può ordinare all’impresa la produzione di prove (sono previste sanzioni in caso di inottemperanza). Il giudice può decidere anche in base a dati statistici e presunzioni semplici. Se il giudice accoglie la domanda, con la sentenza si apre la procedura di adesione vera e propria, individuando un giudice delegato e nominando il rappresentane comune degli interessati. Quest’ultimo deve elaborare un progetto dei diritti individuali, che deve passare il vaglio del giudice delegato e contiene le cifre di spettanza dei singoli. A questo punto o l’impresa paga o il rappresentante comune passa all’esecuzione forzata collettiva.

Quota lite. La legge prevede un compenso derivante dalla quota lite, cioè una somma che l’impresa deve pagare al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. La somma è un importo aggiuntivo calcolato in percentuale dell’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti, decrescente rispetto al numero dei componenti la classe.
Accordi. Altra novità è rappresentata dalla disciplina degli accordi transattivi tra le parti. Il tribunale può tentare un accordo fino all’ultima fase della causa. Un accordo potrà essere concluso anche dopo la sentenza da parte del rappresentante comune.
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