RESPONSABILITÀ CIVILE

Autore:  Elio Marchetti
ASSINEWS 307 – aprile  2019      

La Cassazione sembra aver finalmente esaurito i dubbi sulla claims made con l’emanazione della sentenza n. 22437 del 24.09.2018.

Qualcuno si domanderà: perché commentare una sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU.) dopo circa vent’anni dall’introduzione di questa formula nell’ambito della copertura R.C.?

Non è materia di interesse esclusivo per giuristi e avvocati?

La novità che interessa tutti gli operatori è nelle argomentazioni sviluppate nel definire l’ambito della “meritevolezza” dei contratti: le conclusioni a cui giunge la Cassazione per definire la meritevolezza, alias l’adeguatezza, aggravano gli oneri e le responsabilità a carico di assicuratori e intermediari quando propongono agli assicurati le polizze con copertura claims made.

Per capire la portata di questa affermazione occorre approfondire le conclusioni della sentenza sopraccitata:
1) La claims made è legittima in quanto prevista anche da una legge specifica (Gelli-Bianco sulla r.c. delle professioni sanitarie)
2) È compito degli intermediari fornire un contratto adeguato all’assicurato, anche se quest’ultimo non rientra tra i soggetti tutelati dal Codice delle Assicurazioni.

La claims made è legittima

Perché ritornare a dibattere sulla formula claims made?
È presto detto: la giurisprudenza aveva avuto storicamente un comportamento oscillatorio verso questa impostazione giuridica delle polizze r.c.: solo nel 2016 le SS.UU. avevano chiaramente definito legittima questa forma di copertura.

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