Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la RCA, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.

Nell’affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex d.lgs. n. 385 del 1992 (art. 106), il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Al riguardo vale altresì osservare che, nella specie, la cessione in argomento difetta del carattere della gratuità e costituisce non già un’operazione di finanziamento bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione del carrozziere.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 14 febbraio 2019 n. 4300