CASSAZIONE/ Eventuale importo inferiore da specificare e motivare nella sentenza
Al legale spetta il 15% delle spese generali forfetarie
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina

All’avvocato spetta automaticamente il rimborso del 15% delle spese generali forfetarie, salvo importo inferiore esplicitamente indicato e motivato nella sentenza. È il principio formulato dalla Corte di cassazione con la sentenza 9385 della seconda sezione civile, depositata il 4 aprile 2019. Al centro della questione è come interpretare le formule sintetiche dei dispositivi delle sentenze, nelle quali i giudici decidono chi deve pagare le spese legali (chi perde) e per che importo e per quali voci. Nel caso specifico si è dibattuto di una sentenza che nella parte relativa alle spese legali non ha indicato la misura della percentuale del rimborso che si aggiunge ai compensi professionali. Il rimborso delle spese generali non è facilmente quantificabili ed è indicato dalle norme in misura forfetaria: è una voce importante perché fa lievitare il conto a carico di chi perde.

La disposizione di riferimento è l’articolo 2 del d.m. 55/2014 sui parametri dei compensi professionali. La norma riconosce all’avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, in ogni caso, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. La misura del 15% è comunque una misura massima: lo dice l’articolo 13, comma 10, della legge 247/2012 (legge professionale forense). Dunque il problema è quale percentuale si applica se il giudice non specifica niente. La cassazione, per risolvere il problema, parte dal fatto che il rimborso delle spese generali è dovuto automaticamente, anche in assenza di apposita istanza. Fermo questo, il problema interpretativo si aggancia all’inciso «di regola». La cassazione, analizzando le norme, conclude nel senso che affermare come dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione significa, contemporaneamente, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che «di regola», e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peggio, ma con apposita motivazione. Sulla base di questo ragionamento la cassazione scrive il principio di diritto per cui il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.
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