Da ieri le richieste di anticipo (per gli arretrati entro il 18)
di Daniele Cirioli
Via libera all’Ape volontario. Da ieri, chi è in possesso della certificazione del diritto dell’Inps può fare richiesta, online, di erogazione dell’anticipo pensionistico volontario. La domanda include il contratto di prestito con indicazione della banca scelta; il contratto di assicurazione contro il rischio premorienza con indicazione della compagnia scelta; la domanda di accesso al fondo di garanzia e quella di pensione di vecchiaia. Tempi stretti per gli arretrati: la domanda scade il 18 aprile. Ad annunciarlo ieri è stato l’Inps con comunicato stampa. Sempre ieri, inoltre, l’Inps ha diffuso le istruzioni per l’intervento del fondo di garanzia (messaggio n. 1604/2018).
Ok all’erogazione. Il via libera, spiega l’Inps, è arrivato dall’adesione agli accordi quadro di Banca Intesa Sanpaolo e delle compagnie Unipol e Allianz. Il servizio online è operativo da ieri sul sito Inps dove, chi è in possesso di certificazione del diritto, può inviare la domanda di erogazione. Si ricorda che, per avere l’Ape volontaria, sono necessarie tre domande. La prima è quella «di certificazione del diritto» e serve come verifica del diritto all’Ape, presupposto per avervi accesso. La seconda è la «domanda di Ape» ed è la richiesta vera e propria di prestito; si presenta insieme alla «domanda di pensione di vecchiaia» (la terza), la cui efficacia resta tuttavia condizionata all’accesso al prestito.
Occorre fare da sé. Da ieri è possibile presentare la seconda (e terza) domanda. Compilata secondo i modelli 2, 3 e 4 allegati al dpcm n. 150/2017, va sottoscritta con firma elettronica avanzata e presentata all’Inps con uso dell’identità digitale Spid di almeno secondo livello. Ciò esclude, pertanto, la possibilità di affidare in tutto la gestione della pratica a un professionista o a un patronato. In allegato va trasmessa anche la (terza) domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello 5 del citato dpcm. La domanda di pensione è irrevocabile: una volta richiesta l’Ape e con essa la pensione, non si può fare marcia indietro, salvo che entro un limitato tempo di 14 giorni. La domanda di pensione, però, è priva di effetti nei casi di: recesso dai contratti di prestito e di assicurazione; reiezione della domanda di Ape; presentazione, durante la fase di erogazione dell’Ape, di una domanda di pensione diretta; estinzione anticipata totale del prestito durante l’erogazione.
Gli arretrati. L’Ape ha decorrenza successiva alla domanda, tranne che per chi vanti il possesso dei requisiti dal 1° maggio 2017 (cioè dall’originaria decorrenza di legge). In tal caso, si può richiedere la liquidazione degli arretrati, presentando domanda entro il 18 aprile (sei mesi dall’entrata in vigore del dpcm n. 150/2017).
Tagliata anche la tredicesima. Il recupero del prestito scatta al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia: l’Inps liquida il trattamento e applica le trattenute in base del piano di ammortamento della banca. Il rimborso avviene mensilmente in 20 anni (240 rate), con esclusione della tredicesima. In caso di soggetti titolari di più pensioni, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta (nel limite di un quinto e con salvaguardia dell’importo del minimo Inps), la trattenuta è applicata sulle altre pensioni. In assenza di altre pensioni, l’importo non recuperato mensilmente viene trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, sempre nel rispetto dei criteri di salvaguardia (un quinto e il minimo). In tali situazioni, spiega l’Inps, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima.
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