Il meccanismo è stato illustrato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 6/18

Il regime speciale opera anche nelle subforniture
Pagina a cura di Daniele Cirioli
Confini più ampi per la responsabilità solidale. Oltre che negli appalti e subappalti, lo speciale regime di protezione a favore dei diritti spettanti ai lavoratori opera anche nelle subforniture. Il committente, quindi, è responsabile solidalmente con il subfornitore per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo. La novità, conseguente alla sentenza n. 254/2017 della corte costituzionale, è illustrata dall’ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 6/2018.
Il regime della «responsabilità solidale». È una speciale forma di garanzia dei diritti dei lavoratori dipendenti occupati nell’ambito di appalti, disciplinata in generale dal codice civile (art. 1676) e nel particolare dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi del lavoro). L’ambito di applicazione della responsabilità solidale è oggi, più ampio e comprende anche i compensi e gli obblighi contributivi e assicurativi dovuti nei confronti dei lavoratori titolari di contratti di lavoro autonomo parasubordinato (co.co.co. ecc.). Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del dlgs n. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente, che sia datore di lavoro o imprenditore, è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (tfr), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il regime di solidarietà non opera, invece, per eventuali sanzioni civili, delle quali risponde solamente il responsabile dell’inadempimento.
Confini più ampi. Con la sentenza n. 254/2017, la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al regime di solidarietà. Nello specifico la corte è intervenuta sull’ambito applicativo dell’art. 29 e ne ha fatto un’interpretazione basata sulla ratio della responsabilità solidale, chiarendo che tale ratio della norma sta nella necessità di «evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale» e, pertanto, «non giustifica un’esclusione (che si porrebbe altrimenti in contrasto con l’art. 3 della costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento». In conseguenza della pronuncia, ha spiegato l’Inl, l’art. 29 deve essere interpretato nel senso che «il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi» a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o tipo negoziale autonomo. Diversamente, ha aggiunto l’Inl, per la corte costituzionale appare più rilevante constatare, alla luce dell’art. 3, della costituzione, che, nell’ambito della subfornitura, l’esigenza di tutela dei lavoratori impiegati sarebbe ancora più pregnante che non nel caso di un contratto di appalto, stante la «strutturale debolezza» del datore di lavoro/subfornitore.
Il principio tracciato dalla corte, secondo l’Inl, risponde alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate, perché anche in tal caso si rileva l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una «dissociazione» tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. Così pure sulle ipotesi di distacco, comportando l’applicazione del regime di solidarietà tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.
Il contratto di subfornitura. La disciplina del contratto di subfornitura è dettata dalla legge n. 192/1998. Ai sensi di tale normativa, con il contratto di subfornitura un imprenditore s’impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla stessa committente o s’impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Non rientrano in tale disciplina (e definizione) i contratti aventi a oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
Come far valere la responsabilità solidale. La procedura per attivare il regime di responsabilità solidale è stata modificata esattamente un anno fa e resa molto più favorevole ai lavoratori. Secondo le vecchie norme il committente, chiamato in giudizio per il pagamento assieme all’appaltatore ed eventuali subappaltatori, poteva eccepire a propria difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio degli altri coobbligati (appaltatore ed eventuali subappaltatori). In tal caso il giudice, accertava la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva a carico del committente non poteva che avvenire soltanto dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori. Il dl n. 25/2017, convertito dalla legge n. 49/2017, ha modificato la disciplina dettata dall’art. 29 del dlgs n. 276/2003, le cui norme disponevano: a) la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, qualora la contrattazione collettiva avesse individuato delle procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti; b) il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, in base al quale (ferma restando la responsabilità solidale per cui sono comunque chiamati in giudizio in via congiunta), la possibilità di intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente era esercitabile solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Con la modifica, in pratica, sono aumentate le tutele dei lavoratori. Infatti, nel caso non abbiano ricevuto il corretto pagamento di paghe e/o contributi, possono decidere liberamente di agire anche subito nei confronti del committente, senza avere più l’obbligo (restato in vigore fino al 16 marzo 2017) di passare per la previa escussione dell’appaltatore o subappaltatore.
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