di Carlo Giuro
Cosa succede nell’ipotesi in cui un fondo pensione riceva contribuzione aggiuntiva in relazione a una posizione che sia stata già trasferita? Utile chiarimento arriva dalla Covip con una specifica risposta a quesito. Il caso concreto era quello di un aderente che aveva esercitato il proprio diritto a spostare il proprio zainetto previdenziale al ricorrere dei requisiti e successivamente il fondo pensione che aveva già ottemperato alla disposizione impartita di trasferimento, aveva ricevuto una forma di contribuzione aggiuntiva alla forma previdenziale cedente, quella cioè che aveva già provveduto al trasferimento della posizione. Nel quesito veniva poi riferito che, a seguito dell’avvenuto trasferimento di detto contributo al fondo presso il quale l’aderente aveva trasferito la posizione (fondo cessionario), quest’ultimo aveva restituito la somma al fondo cedente, eccependo il fatto che il lavoratore in questione non è più iscritto, invitando la medesima forma previdenziale a restituire il contributo al soggetto che aveva effettuato il versamento. L’aderente non condivideva la linea indicata dal fondo pensione cessionario, in quanto il trasferimento della posizione ha estinto il rapporto giuridico con l’aderente in favore del fondo cessionario, il quale è diventato titolare del rapporto di previdenza complementare con l’aderente, inclusivo di tutte le pertinenze contributive, anche tardive, e dei conseguenti obblighi liquidativi. Né, veniva ritenuta corretta la restituzione della somma al soggetto che l’aveva versata, in quanto avrebbe privato il lavoratore di una sua legittima spettanza. L’ autorità di vigilanza condivide il presupposto di base secondo cui il contributo in parola è da imputare alla posizione individuale che a suo tempo è stata trasferita al fondo pensione cessionario e, in linea generale, viene ritenuto che spetti ai fondi cessionari la gestione delle ulteriori porzioni di posizione individuale, trattandosi di parte della più ampia posizione a suo tempo trasferita. La Covip fa ancora presente come, nei casi, come quello in esame, in cui sia venuto meno anche il rapporto di partecipazione con il fondo cessionario, compete a quest’ultimo la liquidazione della contribuzione tardiva al proprio ex aderente, ove lo stesso abbia riscattato la posizione, o il trasferimento della stessa ad altro fondo cessionario, ove l’ex aderente abbia esercitato la facoltà di trasferimento. (riproduzione riservata)
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