Se si conferisce il premio di produttività alla previdenza di scorta si può alzare il limite di deducibilità fino a oltre 8 mila euro
di Carlo Giuro
Sta per aprirsi la stagione delle dichiarazioni fiscali ed in questi momenti il contribuente è portato ad apprezzare in maniera ancora più significativa le forme di risparmio previdenziale che sono portatrici di consistenti benefici. Nella necessaria premessa che la leva fiscale è comunque funzionalizzata a favorire il conseguimento in età senile di una prestazione pensionistica integrativa più consistente e non deve quindi rappresentare la ragione primaria per sottoscrivere un fondo pensione/pip, purtuttavia non può sottacersi il valore aggiunto che essa conferisce. E’ allora utile riepilogare il complessivo trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari anche alla luce della recentissima Circolare della Agenzia delle Entrate sui premi di produttività.
Le agevolazioni riguardano tutte e tre le fasi del risparmio previdenziale, contribuzione, investimento delle risorse ed erogazione delle prestazioni. Partendo dal primo momento va evidenziato come i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Così come sottolineato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 se il lavoratore dipendente del settore privato conferisce il premio di produttività alle forme pensionistiche complementari tale forma di contribuzione consente da un punto di vista fiscale di superare il limite annuo di deducibilità dei 5164,57 euro. I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 (va ricordato come il premio massimo di risultato in esenzione massima è pari 3000 euro) potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).
Per i “ lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005”(1 gennaio 2007), limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro”. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.
Andando alla tassazione dei rendimenti, il risultato di gestione maturato da un fondo pensione è soggetto ad imposizione sostitutiva annuale con aliquota del 20 per cento anziché del 26 per cento e con una tassazione effettiva dei rendimenti da titoli pubblici al 12,50 per cento. Le prestazioni pensionistiche complementari (100 per cento rendita o 50 per cento capitale e 50 per cento rendita) sono soggette poi a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento riducibile dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino al 9 per cento. Con riferimento alla quota corrispondente però a premi di produttività conferiti a fondi pensione non vi è imposizione neanche in sede di tassazione delle prestazioni. (riproduzione riservata)
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