Non solo subappalti: solidarietà anche nelle subforniture
Solidarietà extralarge. Opera anche nelle subforniture, non soltanto negli appalti e subappalti. Il committente, quindi, è responsabile solidalmente con il subfornitore per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo
di Daniele Cirioli
Solidarietà extralarge. Opera anche nelle subforniture, non soltanto negli appalti e subappalti. Il committente, quindi, è responsabile solidalmente con il subfornitore per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo. Lo precisa l’ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 6/2018, illustrando la sentenza della corte costituzionale n. 254/2017.
La solidarietà
Il regime di solidarietà, disciplinato dall’art. 29, comma 2, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi del lavoro), prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente, che sia datore di lavoro o imprenditore, è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il regime di solidarietà non opera, invece, per eventuali sanzioni civili, delle quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La sentenza
Con la sentenza n. 254/2017, spiega l’Inl, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al predetto regime (si veda anche ItaliaOggi dell’8 dicembre 2017). La corte è intervenuta sull’ambito applicativo dell’art. 29 e ne ha fatto un’interpretazione basata sulla ratio della responsabilità solidale, chiarendo che la ratio della norma sta nella necessità di «evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale» e pertanto «non giustifica un’esclusione (che si porrebbe altrimenti in contrasto con l’art. 3 della Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento».
I chiarimenti
In conseguenza della pronuncia, spiega l’Inl, l’art. 29 deve essere interpretato nel senso che «il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi», a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o un tipo negoziale autonomo. Diversamente, aggiunge l’Inl, per la corte costituzionale appare più rilevante constatare, alla luce dell’art. 3, della costituzione, che, nell’ambito della subfornitura, l’esigenza di tutela dei lavoratori impiegati sarebbe ancora più pregnante che non nel caso di un contratto di appalto, stante la «strutturale debolezza» del datore di lavoro/subfornitore.
Il principio tracciato dalla Corte, secondo l’Inl, risponde alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, per esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate, perché anche in tal caso si rileva l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una «dissociazione» tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. Così pure sulle ipotesi di distacco, comportando l’applicazione del regime di solidarietà tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.
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