Nell’ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all’art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, sarà soggetta alle regole generali:

  • non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.);
  • non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.)
  • non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2018 n. 2644