PROPERTY

Differenze, confusioni ed equivoci di normative doppie e poco chiare

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 296 – aprile 2018


Premessa

Nelle polizze property esiste una discreta quantità di clausole ed esclusioni che estendono, limitano ed annullano la portata assicurativa dei danni causati dall’acqua in genere. Problematica amplificata dall’ambiente normativo in cui ci muoviamo.

All risks, rischi nominati? Le limitazioni e le esclusioni sono tutte uguali?
Questi sono solo alcuni dei quesiti che possiamo porci quando affrontiamo questo tema, considerato comunque che la realtà è assai più complicata in seguito al fatto che le polizze non sono tutte uguali e che esistono molti casi di sovrapposizione normativa all’interno di una stessa compagnia.

Prendendo in mano una qualsiasi polizza di mercato è facile imbattersi su estensioni la cui portata potrebbe generare confusione. Ad esempio appaiono contemporaneamente acqua piovana ed allagamento, ma cosa si intende per l’una o per l’altra? Non è che stiamo normando lo stesso evento con due clausole diverse?

Con questo articolo cercheremo di spiegare cosa copre ciascuna clausola e cercheremo di evidenziare le sovrapposizioni che si possono evidenziare.

Inondazione, alluvione ed allagamento

Quando la polizza non dà una definizione specifica ad una parola usata, significa che per capirne il suo significato dobbiamo attingere al vocabolario della lingua italiana.
Quindi se troviamo una clausola di questo tipo: “… la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto…” per inondazione ed alluvione deve intendersi la fuoriuscita di un corso d’acqua dal suo alveo naturale. Esempio esondazione di un fiume, rottura di un argine con onda di piena, esondazione di un lago, esondazione di una laguna.

Per allagamento deve intendersi invece qualsiasi tipologia di danno da bagnamento non diversamente specificato (quindi: da rottura tubazione, da rubinetto lasciato aperto, da rottura della macchina collegata a tubazione, da innalzamento acque reflue, da occlusione condutture, ma anche esondazione di un fiume, di un lago o di una laguna etc. etc.

Ciò significa che quando diamo estensione contemporaneamente con clausola generica ai danni da inondazione, alluvione ed allagamento, non diamo copertura solo al danno catastrofale. Ma estendiamo l’assicurazione a qualsiasi tipologia di danni da bagnamento non specificatamente esclusi. Allo stesso modo, se utilizziamo una clausola di allagamento generica comprendiamo tutte le tipologie di allagamento vedi infra.

Allagamento a) “… la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto…” in questo caso specifico i danni da bagnamento sono da qualsiasi causa occasionati e per questa ragione una dicitura di questo tipo è omnicomprensiva. Per questa ragione nella maggior parte dei casi questa clausola viene richiesta dagli enti pubblici nelle gare d’appalto, mentre le compagnie preferiscono limitare la clausola di allagamento utilizzando ad esempio clausole tipo quella di seguito indicata.

Allagamento b “Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di:
a) formazione di ruscelli od accumulo esterno d’acqua;
b) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici… omissis”.

Chiaramente questa tende a normare il danno da allagamento limitandolo a due fattispecie specifiche che sono la formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua (determinato dai cosiddetti fenomeni di bombe d’acqua o flash flood da qualsiasi motivo occasionati quindi anche dall’intasamento dei tombini oltre che dalla pioggia eccessiva) e dalla fuoriuscita d’acqua non dovuta a rottura di impianti da impianti idrici, igienici e tecnici, quindi la copertura riguarda lo sversamento accidentale causato da imperizia, negligenza o imprudenza dell’assicurato e/o dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere.

La clausola di allagamento b) di cui sopra è sostanzialmente molto simile alla normativa utilizzata dalla maggior parte delle compagnie per dare copertura alla comunemente detta acqua piovana.

Acqua Piovana

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le some assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni causati alle cose assicurate da “acqua piovana”. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale;
e) i danni a cose poste all’aperto… omissis”

Confrontiamo Allagamento b) ed Acqua Piovana

Se analizziamo le due clausole allagamento b) ed acqua piovana, di fatto, anche se vengono utilizzate delle terminologie diverse (a rischi nominati allagamento e in all risk l’acqua piovana), la portata delle coperture è molto simile e vanno in sovrapposizione tra loro se richiamate nella stessa polizza.

Per cui, se ci sono diverse franchigie e limiti di risarcimento si rischia di complicarsi la vita al momento del sinistro. Questo anche perché vista la diversa formulazione delle due clausole nel caso dell’allagamento b) l’onere della prova per dimostrare se il rischio è in copertura spetta all’assicurato (perché la formulazione della clausola è a rischi nominati), mentre nel caso dell’acqua piovana l’onere della prova per dimostrare che il rischio non è in copertura spetta alla compagnia (l’assicurato deve solo provare il danno agli enti assicurati perché la formulazione della clausola è in all risk).

Confrontiamo tutte e quattro le clausole viste fin ora

La prima, inondazione alluvione ed allagamento è omnicomprensiva e copre qualsiasi tipologia di danno d’acqua, pertanto va in conflitto con tutte le clausole successive. Ciò significa che se richiamiamo in polizza questa clausola ed una o più delle altre clausole potremmo trovarci ad avere un sinistro coperto in modo diverso nella stessa polizza, con scoperti da una parte e franchigia fissa dall’altra oppure con uno stop loss in percentuale da una parte ed in cifra fissa dall’altra.

La cosa può comportare una gestione del sinistro più complicata che può portare ad una penalizzazione dell’assicurato soprattutto nelle prime riserve poste in sede di perizia, che potrebbero minare i rapporti tra il medesimo e l’intermediario.

Per la seconda clausola, quella che abbiamo denominato allagamento a) vale lo stesso discorso, essendo omnicomprensiva va potenzialmente in conflitto con tutte le altre. Le clausole allagamento b) ed acqua piovana oltre ad andare in conflitto fra loro normano un particolare evento che è coperto anche dalle prime due clausole.

Intasamento Gronde e Pluviali

Questa tipologia di evento è normato dalla seguente clausola: “Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da “acqua” penetrata nei locali descritti in polizza a seguito intasamento di gronde e pluviali causato da neve o grandine. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione i danni causati da negligenza dell’Assicurato nell’ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti di pertinenza… Omissis”.

Questa clausola serve ad indennizzare i danni da spargimento d’acqua causati esclusivamente dall’intasamento degli scarichi delle acque meteoritiche (gronde o pluviali) causato da neve o grandine.
Questa estensione non copre quindi tutte le altre tipologie di occlusioni:
a) quelle relative a condutture non prese in considerazione dalla clausola (tubi di scarico, rete idrica e fognaria
b) intasamento dei pluviali e gronde da foglie e rami in seguito al vento
c) occlusioni da qualsiasi motivo occasionati diverso da grandine e neve (difetti di manutenzione).

Occlusione Condutture

“La Compagnia indennizza i danni arrecati da fuoriuscita di acqua da tubazione o condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, stabilmente installati nel rischio per effetto o causa di occlusioni o intasamento… Omissis”.

Questa estensione completa le fattispecie relative alle occlusioni e si riferisce a qualsiasi tipo di occlusioni ed intasamenti che colpiscano tutte le tipologie di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento.
È compreso anche il rigurgito di fognatura? In prima battuta sembrerebbe di sì, in quanto parla di danni da occlusione che riguardano impianti idrici e igienici e gli scarichi fognari sono sia idrici ed igienici. È la dicitura “la copertura riguarda i danni arrecati da fuoriuscita d’acqua” che fa sorgere dei dubbi. Il rigurgito di fognatura contiene sicuramente dell’acqua, ma il grosso del danno è causato da ben altro.

Nella sostanza, pertanto, il danno da rigurgito di fognatura non è compreso.
Sicuramente esiste il dubbio che occlusione condutture ricomprenda anche intasamento gronde e pluviali. Queste ultime infatti sono sicuramente anche delle condotte idriche in quanto la loro funzione è di smaltire acqua piovana, quindi a nostro avviso la fattispecie occlusione condutture ricomprende intasamento gronde e pluviali in una accezione più ampia

Rigurgito Fognatura

“La Compagnia risponde dei danni causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati… omissis”.
Di questa estensione abbiamo già parlato sopra per cui non ci soffermiamo.

Acqua Condotta

Vediamo ora questa estensione basica inclusa nella maggior parte della polizze in commercio nel nostro paese.

La clausola più diffusa statuisce: “Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi…
La Compagnia non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione… omissis”.

L’estensione copre chiaramente solo il danno da spargimento d’acqua causato dalla rottura accidentale di tubazioni al servizio del fabbricato. Tra le estensioni che si possono trovare sul mercato, oltre alla sopra citata rigurgito di fognatura, ci sono i danni causati da spargimento d’acqua da macchinari difettosi (lavatrici e lavastoviglie) o da condutture esterne al fabbricato e collegate ai predetti macchinari e danni da ricerca e riparazione del guasto. In molti casi poi viene equiparata la perdita d’acqua alla perdita di gas con normative specifiche ad hoc.

Danni da acqua in genere

Questa estensione, molto diffusa alla fine degli anni novanta ed all’inizio del nuovo millennio sta attraversando un periodo di oscurantismo determinato dal fatto che la norma di specie essendo estremamente ampia e illimitata ha dato luogo ad un numero talmente elevato di sinistri che le compagnie del nuovo millennio si guardano bene dal concederla nuovamente se non in casi del tutto eccezionali. Vediamo qui di seguito il testo dell’estensione “Per i danni da acqua in genere resta convenuto fra le Parti che a parziale deroga delle Norme la copertura assicurativa è prestata da tutti i danni d’acqua in genere causati agli enti assicurati… Omissis”.

Come si può evincere dal testo della clausola, la copertura è omnicomprensiva e copre qualsiasi tipologia di evento eccetto che il rigurgito di fognatura. La norma non prevede esclusioni per cui di fatto opera anche dove altre garanzie omnicomprensive hanno una qualsiasi limitazione (ad esempio i 12 centimetri). Per questa ragione questa clausola di per se stessa sarebbe esaustiva e una volta richiamata non andrebbero richiamate tutte le altre clausole che coprono la stessa tipologia di evento onde evitare la possibilità di avere lo stesso evento normato in modo diverso.

Specchietti riassuntivi

Per semplificare e riassumere tutto quello che abbiamo visto finora utilizziamo gli specchietti di seguito evidenziati.

Conclusione

Durante questa breve analisi abbiamo preso in considerazione tutte le varie tipologie di danni d’acqua, con tutti gli effetti che queste norme possono avere sul contratto. Sicuramente gli effetti delle sopra citate estensioni possono avere una portata diversa a seconda del fatto che operiamo con una polizza a rischi nominati o con una polizza all risk.

In questa sede, comunque affrontare tale distinzione complicherebbe eccessivamente l’esposizione. Quello che comunque appare chiaro è che dovremmo cercare di evitare di inserire in polizza dei doppioni normativi che coprono lo stesso evento con limitazioni differenti (franchigie, esclusioni, limiti di indennizzo).

Allo stesso tempo abbiamo chiarito la portata delle singole estensioni in modo da comprendere fino in fondo la portata delle singole garanzie.