di Enrico Santi
Via libera alla circolazione sperimentale di veicoli con guida automatica dietro autorizzazione ministeriale, con la presenza, nell’abitacolo, di un supervisore che assume la responsabilità della circolazione. Lo prevede il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2018. Il decreto regolamenta la sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica senza l’intervento attivo del guidatore. La domanda di autorizzazione può essere presentata alla Direzione generale per la motorizzazione dal costruttore del veicolo e dagli istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca, indicando il proprietario del veicolo a guida automatica, o altro soggetto obbligato in solido quale soggetto responsabile ai sensi dell’art. 196 del codice della strada e dell’art. 2054, comma 3, del codice civile, ed elencando le tratte stradali sulle quali si intende condurre la sperimentazione. Nella domanda il richiedente deve allegare il nullaosta dell’ente proprietario della strada e la dichiarazione di avere già effettuato sperimentazioni con veicoli a guida automatica, Il veicolo in modalità di guida automatica deve essere in grado di gestire tutti gli scenari del traffico, le situazioni ambientali e le interazioni con i veicoli di emergenza. Il richiedente deve dimostrare di avere concluso il contratto di assicurazione per responsabilità civile specifica per il veicolo a guida automatica, ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, n. 990, con un massimale minimo pari a quattro volte quello previsto per il veicolo utilizzato per la sperimentazione nella sua versione priva delle tecnologie di guida automatica, secondo la normativa vigente. Il contratto di assicurazione indica espressamente che l’assicuratore è a conoscenza delle modalità di uso del veicolo e che il veicolo è utilizzato in modalità operativa automatica su strade pubbliche. L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, in seguito al nullaosta del proprietario della strada. L’autorizzazione dura un anno, ma entro 30 giorni dalla scadenza può essere richiesto il rinnovo. Scatta la sospensione o la revoca se, anche a causa di inadempienze, il proseguimento delle sperimentazioni può causare un rischio per la sicurezza della circolazione. Sulla parte anteriore e sulla parte posteriore del veicolo deve essere esposto uno speciale contrassegno, conforme al modello illustrato nell’allegato B del decreto ministeriale del 28 febbraio 2018. Gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione generale per la motorizzazione eventuali inadempienze, violazioni e incidenti stradali. Il titolare dell’autorizzazione alla sperimentazione su strada ha l’obbligo di informare il gestore delle tratte infrastrutturali (indicato nell’autorizzazione), con un anticipo di almeno dieci giorni del programma delle prove. Durante la circolazione, sul veicolo deve essere presente un supervisore, che deve assumere in qualunque momento e condizione il controllo del veicolo, agendo sui comandi del veicolo.
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