IL VOSTRO QUESITO

Nel caso di fusione per incorporazione di due società di capitali (srl), quali effetti subiscono i contratti assicurativi?
I contratti in capo alle società incorporata possono essere annullati per mancanza di interesse da parte della società incorporante? Oppure per analogia applicando l’articolo alienazione del bene assicurato? Oppure ancora la società incorporante è costretta a subentrare nei contratti in essere della incorporata?

L’ESPERTO RISPONDE


L’art. 2504 bis c.c., al primo comma, sancisce che “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Con l’ordinanza n. 2637 dell’8 febbraio 2006 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha contraddetto la tradizionale interpretazione giurisprudenziale della natura della fusione (estinzione del precedente soggetto e creazione di uno nuovo … teoria “successoria”), sostenendo che essa “non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.

Per quanto sopra, se l’incorporata della fusione è una s.r.l. titolare di contratti assicurativi nella qualità di assicurata i contratti assicurativi che la vedono come assicurata resteranno in vita e proseguiranno con la società incorporante, la quale non potrà richiedere di annullarli semplicemente per mancanza di interesse.

Naturalmente dovrà comunicare senza ritardo alla compagnia l’intervenuta fusione.
Non si ritiene quindi che si possa parlare di “alienazione del bene assicurato” né, quindi, applicarsi l’art. 1918 c.c.