A norma dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all’efficienza e al buon andamento del servizio, idonee a evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori, danni potrebbero essere provocati anche da un servizio non pienamente efficiente, e la sua responsabilità per il mancato assolvimento di tale obbligo non è esclusa né dalla colpa del lavoratore, né dalla colpa o dal dolo di terzi.

Nel caso oggetto di decisione è stato riconosciuto il risarcimento del danno biologico e morale per una donna che, utilizzando una fotocopiatrice, era entrata in contatto con escrementi di topo, riportando di conseguenza problemi di salute.

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018 n. 4084