Profilatura del cliente senza forzature per far passare gli ordini e trasparenza di fatto e non solo sulla carta delle informazioni: sono le materie cruciali di cui si è occupato l’Acf nel 2017. I messaggi lanciati dalle massime delle decisioni ammoniscono gli intermediari a essere chiari quando parlano o scrivono all’investitore e a evitare di ricostruire un’identità del cliente diversa dalla sua effettiva propensione al rischio.
Vediamo, dunque, i principi desumibili dalle decisioni dell’Acf.
Trasparenza. L’intermediario deve essere chiaro in concreto, nei fatti e non solo sulla carta, riversando montagne di informazioni senza spiegarne il significato. In altre parole, l’intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non aver assolto a tali obblighi d’informazione preventiva in modo meramente formalistico. Non è, quindi, sufficiente la dichiarazione del cliente di «aver preso visione» della documentazione informativa e di «aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento», ma è necessario che l’intermediario provi di aver adempiuto nella loro effettività a tali obblighi, dovendo fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell’investimento e da ciò farne scaturire consapevoli scelte d’investimento.
E se un titolo salta (va in default, come si dice), l’intermediario non può limitarsi a comunicare al cliente, all’atto dell’acquisto, il rating del titolo, ma deve comunicare anche quelle ulteriori notizie, che sono in grado di evidenziare il grado di rischio del prodotto. Non basta consegnare al cliente una «scheda prodotto» non aggiornata.
Peraltro la violazione degli obblighi di informazione preventiva non costituisce causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari in quanto, sebbene tali informazioni condizionino la scelta di investimento del cliente, esse si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto e, dunque, non possono operare come causa di risoluzione delle stesse.
Profilo cliente. L’intermediario è tenuto ad acquisire notizie in ordine al profilo del cliente per valutarne la coerenza con l’investimento. Se l’investimento è di alto rischio, l’investitore che ha un basso profilo di rischio non è coerente e l’operazione è bloccata. Così non si può fare una «ri-profilatura» del cliente in occasione di un nuovo investimento, con una «revisione al rialzo» del profilo di rischio in modo strumentale e ciò al solo scopo di giungere a una valutazione di adeguatezza dell’operazione, in assenza di adeguati elementi di fatto a supporto. Più in generale, le informazioni sul cliente, afferma l’Acf, non possono consistere solo in quelle di «auto-valutazione», delle quali l’intermediario prende atto passivamente ma devono, per converso, essere oggetto di attento vaglio da parte delle imprese di investimento. L’impresa d’investimento deve svolgere verifiche, anche eventualmente sintetiche e induttive. Le banche e gli intermediari devono, pertanto, vagliare con senso critico il complesso delle informazioni rese dal cliente in sede di profilatura, valutando le informazioni fornite nel loro complesso, avendo riguardo in particolare alla loro intrinseca coerenza e avendo cura di non valorizzare solo alcune informazioni, quali per esempio gli obiettivi di investimento e le conoscenze finanziarie, per giungere strumentalmente a una positiva valutazione di adeguatezza.
Questo non significa un assist al cliente al fine di consentirgli di contestare sempre e comunque la profilatura da parte dell’intermediario. Il cliente, con la sottoscrizione del questionario sulle sue caratteristiche, assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute talché egli, in forza di un principio di autoresponsabilità, è a esse vincolato; non è, pertanto, sufficiente all’investitore, per porle nel nulla allegare genericamente che l’intermediario le ha autonomamente predisposte e di essersi limitato a sottoscriverle: il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario e, soprattutto, deve proporsi e operare quale parte attiva del processo d’investimento.
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