IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se nella seguente clausola di responsabilità civile terzi:

Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
a) alle merci e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono
strumento di lavorazione;
b) alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione;
c) alle cose utilizzate per l’Esercizio dell’attività dichiarata;
d) da Furto, Incendio e smarrimento;
e) da spargimento d’acqua comunque verificatisi;
f ) a veicoli a motore e natanti;
g) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate;
h) da mancato uso delle cose danneggiate
La garanzia è prestata sino a concorrenza di 2.500 euro per
Sinistro e per anno assicurativo previa deduzione dei primi
250 euro.

si devono intendere anche fabbricati in affitto.

L’ESPERTO RISPONDE

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