La condizione particolare aggiunta al contratto prevede che:

  • a parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di estensione territoriale, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, Canada e per danni ovunque verificatisi;
  • questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di risarcimento siano state presentate all’assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La ricorrente sostiene che con tale pattuizione, pacificamente non approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., la Compagnia abbia – in contrasto con la copertura claims made e, quindi, in contrasto con le condizioni generali di polizza – limitato la responsabilità della stessa compagnia assicuratrice.

La giurisprudenza ha recentemente ribadito che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 27881 del 23/11/2017; analogamente, Cass., Sez. 3, sentenza n. 8235 del 7/4/2010).

La motivazione della decisione della Corte d’appello è conforme a tale principio.

Nella fattispecie, infatti, la clausola particolare non è volta a limitare la responsabilità dell’assicuratore stabilita in una più ampia previsione contrattuale, ma ha la funzione di estendere la garanzia assicurativa a rischi non considerati dalle condizioni generali (segnatamente, ai sinistri derivanti da prodotti difettosi venduti in U.S.A. e Canada) e la pattuizione, nel chiarire la portata dell’ulteriore rischio assunto dalla compagnia, delimita la sua efficacia ai sinistri successivi alla stipula del contratto.

Lungi dal determinare una riduzione della responsabilità dell’assicuratore (soggetta a specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.), la clausola de qua specifica l’oggetto del contratto assicurativo con riguardo alla copertura assicurativa per danni inerenti a prodotti esportati nei paesi del Nord America.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3694