La Corte costituzionale salva la versione della norma modificata con la legge Fornero

L’indennità al lavoratore non reintegrato è risarcitoria
di Daniele Cirioli
Il «nuovo» art. 18 supera il vaglio della legittimità costituzionale. Con la prima sentenza dopo le riforme Fornero e Jobs act, la corte costituzionale riconosce la natura «risarcitoria» (e non retributiva) all’indennità dovuta al lavoratore che non venga immediatamente reintegrato nel posto di lavoro per ordine del giudice. A stabilirlo è la sentenza n. 86/2018. La questione era stata posta dal tribunale di Trento sulla presunta disparità di due posizioni: quella del datore di lavoro ottemperante all’ordine del giudice, che eroga «retribuzioni» al reintegrato; e quella del datore di lavoro non ottemperante, perché ad esempio «scommette» di aver ragione dalla causa in corso, tenuto invece eventualmente a pagare un’indennità «risarcitoria» al lavoratore non reintegrato qualora perda la causa. La Corte precisa, inoltre, che quando l’esito della causa è a favore del datore di lavoro, in caso di avvenuta reintegrazione, egli ha erogato retribuzioni e ricevuto prestazioni lavorative dal lavoratore, dunque la questione è chiusa; invece, in caso di mancata reintegra con erogazione dell’indennità, poiché è «risarcitoria» può chiederne la restituzione al lavoratore.
Art. 18. La questione, come detto, riguarda l’art. 18 della legge n. 300/1970 nella nuova versione dopo la riforma Fornero (legge n. 92/2012) e che, nella stessa veste, si applica agli assunti a tutele crescenti (art. 3 del dlgs n. 23/2015, Jobs act). Al vaglio della Corte è passato il comma 4 che, a proposito della nullità dell’atto di licenziamento, stabilisce: qualora non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, «il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione , dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ( )» per massimo 12 mensilità. Per il tribunale di Trento la norma attribuisce «irragionevolmente» (con riferimento all’art. 3 della Costituzione) «natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere dalla pronuncia di annullamento di licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima sentenza».
Due posizioni. La questione è più evidente considerando separatamente le due possibilità che ha il datore di lavoro, una volta colpito dall’ordine di reintegrazione:
a) può obbedire e reintegrare il lavoratore, dal quale riceverà nuovamente lavoro in cambio di retribuzione. Finita la causa, se risulterà vincitore potrà mandare a casa il lavoratore; se risulterà perdente, il rapporto di lavoro continuerà e nulla dovrà al lavoratore a titolo di risarcimento per la nullità del licenziamento;
b) può non obbedire e non reintegrare il lavoratore, ad esempio perché è sicuro di vincere la causa. Finita la causa, se uscirà vincitore il lavoratore il rapporto di lavoro riprenderà e il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con erogazione di un’indennità pari all’ultima retribuzione per il periodo dal giorno di licenziamento all’effettiva reintegrazione (max 12 mesi); se invece sarà vincente il datore di lavoro, questi potrà lasciare a casa il lavoratore e, nel caso abbia erogato il risarcimento al lavoratore, potrà chiederlo a rimborso.
Secondo la Corte si tratta di due situazioni non omogenee, che giustificano dunque la diversità dei trattamenti (retribuzione/risarcimento) e non suscettibili di entrare in comparazione in base all’art. 3 della Costituzione. Vale la pena evidenziare, infine, che la mancata equiparazione dell’indennità a «retribuzione» esclude ulteriori questioni, come quelle degli oneri contributivi.
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