di Carla De Lellis
Prorogato al 20 aprile il termine per l’integrazione delle domande di prepensionamento come precoci e di Ape sociale, presentate entro il 1° marzo. L’integrazione riguarda solo i nuovi dati del modello AP116 e non la ripetizione di quelli già forniti in domanda. Il rispetto del termine garantisce la conservazione del numero di protocollo rilasciato al primo invio. Lo stabilisce l’Inps nel messaggio n. 1609/2018.

Lavoratori c.d. gravosi. Per l’accesso ai benefici dei lavoratori c.d. gravosi (occupati, cioè, nelle professioni gravose), la legge Bilancio 2018 ha ampliato l’elenco delle professioni e stabilito che il loro svolgimento va verificato in almeno sette o sei anni nel periodo, rispettivamente, di 10 o sette anni precedenti la data di maturazione dei requisiti d’età e/o di contribuzione (63 anni d’età e 36 di contributi per l’Ape sociale). L’Inps ha precisato (messaggio n. 1481/2018) che il periodo (10 o 7 anni) è quello precedente la data d’invio della domanda di certificazione del diritto al beneficio, se a tale data si è ancora a lavoro; in caso contrario, se c’è stata cessazione dell’attività, è quello precedente la data di accredito degli ultimi contributi. La domanda di riconoscimento del diritto ai benefici si presenta in via telematica, all’Inps, con allegata l’attestazione del datore di lavoro sullo svolgimento d’attività gravosa. L’Inps, a tal fine, ha aggiornato il modello (AP116) di domanda e stabilito che, chi ha fatto domanda entro il 1° marzo, poteva integrarla al nuovo modello entro il 13 aprile.

La proroga. A seguito di numerose richieste di patronati e sedi territoriali, l’Inps prorogato il termine, dal 13 aprile al 20 aprile, per l’integrazione della documentazione con il nuovo modello AP116. Il rispetto del termine non comporta modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio dell’originaria domanda. Resta fermo, conclude l’Inps, che l’integrazione deve riguardare esclusivamente l’allegazione del modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità della legge Bilancio 2018 e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.
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