Nella responsabilità civile, il danneggiato a sèguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi; la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, così da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato.

Cassazione civile sez. III, 14/03/2017 n. 6481