di Carlo Giuro
In attesa dei decreti attuativi dell’Ape la Covip ha chiarito le caratteristiche della Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) che, in parallelo all’Anticipo pensionistico (Ape), ha natura sperimentale (dall’1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018). Per chiedere la Rita i soggetti interessati dovranno prima ottenere dall’Inps la certificazione dei requisiti per accedere all’Ape. La Covip ha precisato che non si prevedono requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. La Rita prevede l’erogazione frazionata per il periodo ponte considerato del montante accumulato richiesto. Sarà l’iscritto che dovrà valutare quanta parte del montante impegnare. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale in un arco che al massimo potrà risultare di tre anni e sette mesi, la Covip ritiene che rientri nella competenza dell fondo pensione procedere all’erogazione. Sarà, inoltre, la forma pensionistica a definire la periodicità delle rate, anche attraverso l’indicazione di più opzioni che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tenere conto della variazione del montante derivante dalla gestione. Quanto ai costi, il documento sulla rendita integrativa temporanea anticipata dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero una tantum. Tali importi dovranno essere comunque strettamente limitati alle spese amministrative sostenute. In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della Rita, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza. (riproduzione riservata)
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