Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2017 n. 8159