Le prestazioni di coassicurazione rientrano nel campo di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto Dunque, quando delle società di assicurazione stipulano un contratto di coassicurazione, mediante il quale l’impresa titolare del rapporto con l’assicurato ripartisce il rischio con altre imprese operanti nello stesso settore, la prestazione risponde allo stesso regime fiscale di esenzione Iva, previsto dall’articolo 10 del dpr 633/1972. Lo afferma la Ctp di Milano, nella sentenza n. 882/42/17.

La vertenza nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento recapitati a una nota società di assicurazioni, che aveva stipulato dei contratti di coassicurazione con altri soggetti del settore, senza assoggettare le operazioni all’imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’Agenzia contestava il mancato assolvimento dell’Iva sulle c.d. «commissioni di delega»: secondo la ricorrente, tuttavia, tali prestazioni rientrerebbero nel campo di esenzione delineato dall’articolo 10 del dpr 633/72, analogamente a quanto avviene per le normali prestazioni assicurative.

La Ctp di Milano ha accolto la tesi della società, annullando gli avvisi di accertamento e disponendo la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della materia trattata. La prestazione di coassicurazione e la relativa commissione di delega, spiegano i giudici tributari, si deve inquadrare a tutti gli effetti come una prestazione accessoria alla prestazione principale (dunque, quella assicurativa), ereditando da quest’ultima il regime fiscale. D’altronde, risulta determinante proprio la presenza della «clausola di delega», in forza della quale l’impresa delegata alla condivisione del rischio subentra nella gestione dei rapporti con gli assicurati, in qualità di mandataria, pur nei limiti della quota di rischio stabilita nel contratto. La prestazione, dunque, va considerata accessoria poiché non costituisce, per la clientela, un fine a se stante, bensì il mezzo per fornire nelle migliori condizioni il servizio principale offerto dal prestatore.

In definitiva, le prestazioni rese dall’impresa coassicuratrice, una volta appurato che non siano attività diverse dall’assicurazione, vanno inquadrate come tali e i compensi non sono assoggettabili a Iva. Il collegio richiama analoghe decisioni assunte da altre sezioni della provinciale (sentenze nn. 7627/2012 e 10710/42/14) oltre che dalla Ctr della Lombardia (sentenze nn. 901/12, 852/13 e 2814/13).

Nicola Fuoco

[omissis] Dagli atti prodotti emerge come la c.d. coassicurazione costituisca una particolare tipologia del contratto di assicurazione, gestito su delega da una società assicurativa anche per conto delle altre, dove da una parte vi sono le società assicuratrici che si sono ripartite il rischio assicurativo, gli oneri di gestione del contratto, il premio assicurativo, nonché la corresponsione dell’eventuale indennizzo e, dall’altra, l’assicurato che dalla dizione laterale del contratto comprende e accetta di sottoscrivere un negozio assicurativo in presenza di un rapporto di co-assicurazione.

Nell’ambito del negozio tra imprese assicuratrici, la società delegataria è mandata a concludere e a gestire il contratto di coassicurazione a favore e a carico delle imprese cooperative assicuratrici in proporzione al rischio ripartito, secondo gli accordi siglati.

Non può, dunque, accedersi alle allegazioni difensive prospettate sul punto dall’Erario, non potendosi ravvisare nella gestione eseguita in favore e per conto delle consociate dall’assicurazione mandataria una prestazione non solo diversa, ma del tutto autonoma e slegata dalla prestazione assicurativa principale stipulata nei confronti dell’assicurato.

Invero, le prestazioni riassunte e sottese alla cd. «clausola di delega» costituiscono un tutt’uno con il contratto di assicurazione, trattandosi di adempimenti accessori alla stipulazione ed esecuzione dello stesso contratto assicurativo compiuti dalla delegataria in virtù di un mandato con rappresentanza.

Gli adempimenti descritti paiono, dunque, rientrare nell’ambito delle prestazioni disciplinate dall’art. 10, comma uno, n.9 del medesimo decreto, statuente che sono esenti da Iva anche «le prestazioni di mandato, mediazione e di intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7».

Si osserva, da ultimo, che il principio affermato è conforme a plurime pronunce emesse in tema sia dalla Commissione tributaria provinciale, sia dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (cfr. Ctp n. 7627/12; Crt n .901/12; n. 852/13; 2814/13 e Ctp n. 10710/42/14 ).

Risulta assorbita ogni ulteriore questione dedotta.

L’oggettiva controvertibilità della materia, la natura delle parti, la circostanza che le pronunce indicate, e altre isolate di segno contrario, siano a oggi sub judice innanzi ai giudici di legittimità, costituiscono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti di causa.

PQM La Commissione, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa accoglie i ricorsi riuniti proposti da ( ) e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
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