di Carlo Giuro
E’ in corso il dibattito tra Governo e sindacati su come strutturare la fase due della riforma delle pensioni. Tra i diversi profili di attenzione vi è la possibilità di migliorarne i vantaggi fiscali. Considerando che è appena partita la nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi è utile ripercorrere la fiscalità dei fondi pensionee dei pip con il supporto di Flavio de Benedictis, responsabile dell’assistenza e formazione fiscale di Mefop. Partendo dal fatto che i contributi versati a un fondo pensione o a una polizza individuale previdenziale (pip) sono deducibili dal reddito complessivo entro un limite annuale di 5.164,57 euro, soglia elevabile a determinate condizioni a 7.746,85 euro per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 (non si computa il tfr).
Domanda. Quali adempimenti deve fare quest’anno un iscritto al fondo pensione?
Risposta. I contributi versati tramite un datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente dell’iscritto e pertanto l’esenzione di tali contributi avviene già in busta paga, fermo restando il limite di deduzione. In questo caso il lavoratore avrà evidenza dei contributi non soggetti ad imposizione nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro senza dover effettuare altri adempimenti.
D. Cosa indicare allora in dichiarazione?
R. I contributi versati dall’aderente, in quanto oneri deducibili dal reddito tassabile ai fini Irpef, compariranno nella dichiarazione dei redditi precompilata ovvero andranno riportati nei righi da E27 a E31 del modello 730 del 2017 in relazione allo specifico limite di deducibilità. Ovviamente in questo caso i contributi trattenuti dal datore di lavoro saranno computati ai fini del calcolo della deducibilità di ulteriori somme che il dipendente vorrà autonomamente versare. Nelle predette ipotesi, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’iscritto, al fine di evitare che una stessa somma possa essere dedotta due volte, debba apporre sul documento di versamento dei contributi un’annotazione sottoscritta attestante che tali somme non sono state escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Analogamente, i contributi versati da un autonomo costituiscono oneri deducibili da indicare nei righi da RP27 a RP31 del modello Redditi PF 2017 (ex modello Unico PF).
D. E se l’iscritto è un dipendente pubblico?
R. I dipendenti pubblici iscritti a fondi pensione di categoria sono soggetti al meno favorevole previgente regime fiscale di deducibilità dei contributi e di tassazione delle prestazioni. I contributi quindi, saranno deducibili dal reddito complessivo (se versati dall’aderente) o non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente (se versati tramite il datore di lavoro) entro il limite più basso tra il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del Tfr destinato a previdenza complementare (questo ultimo plafond opera solo relativamente ai redditi di lavoro dipendente). Se il dipendente pubblico è iscritto anche a una forma pensionistica individuale (fondo aperto o pip), i relativi contributi sono deducibili dal reddito entro l’ordinario limite applicabile alla generalità dei contribuenti di 5.164,57 euro e compariranno o andranno riportati nella dichiarazione dei redditi.
D. Cosa succede se l’aderente ha versato più del limite?
R. I contributi eccedenti il limite non sconteranno l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. A tal fine, è necessario che l’iscritto comunichi al fondo pensione l’importo delle somme che non hanno beneficiato della deduzione. I fondi pensione generalmente mettono a disposizione un apposito modulo per comunicare i contributi non dedotti e la relativa comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. (riproduzione riservata)
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