APPALTI PUBBLICI
Se ha svolto ruoli per lo stesso concorso

Il responsabile del procedimento che ha svolto funzioni tecniche e amministrative in una gara non può svolgere anche il ruolo di commissario di gara. È quanto ha affermato il Tar Calabria, sezione prima con la sentenza del 6 aprile 2017 n. 603 concernente la compatibilità del ruolo di commissario di gara assunto da un responsabile del procedimento.

I giudici partono dalla presa in esame della giurisprudenza sviluppatasi sulla materia precisando che, ai sensi dell’art. 84 comma 4 del vecchio codice appalti nelle gare pubbliche i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. L’obiettivo della disposizione è quello di assicurare due concorrenti ma distinti valori: quello dell’imparzialità e quello dell’oggettività.

In altre parole, l’articolo 84 ha lo scopo di prevenire il pericolo concreto di possibili effetti discorsivi e favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura di gara definendo i contenuti e le regole della procedura.

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione dei giudici la sentenza evidenzia che il Rup (Responsabile unico del procedimento) ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste, ha predisposto e approvato gli atti di gara (determina a contrarre, bando e capitolato, tutti approvati con determinazione a contrattare). Inoltre, lo stesso Rup ha curato tutti gli adempimenti amministrativi di sua competenza, adottando la determinazione di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva e ha prontamente adottato e sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via d’urgenza e sotto riserva di legge.

In conclusione, quindi, per i giudici la predisposizione di alcuni atti della procedura di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale, ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e, attraverso la formalizzazione, una piena condivisione.

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