di Maria Luisa Scipioni.

Proseguendo il nostro cammino all’interno della complessa realtà della professione medica, almeno dal punto di vista della tutela previdenziale, non ci rimane altro che buttare un occhio ai Fondi Speciali Enpam, cioè quei Fondi istituiti a favore di chi esercita attività in rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tali Fondi sono così distinti:

  • Fondo Speciale degli Specialisti Ambulatoriali: destinato a tutti i medici professionisti di medicina generale delle strutture ambulatoriali/cliniche in convenzione con il S.S.N.;
  • Fondo Speciale dei Medici di Medicina Generale Pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale: destinato a tutti i medici di medicina generale, di pediatria e di guardia medica operanti in studi in regime di convenzione col S.S.N.;
  • Fondo Speciale degli Specialisti Esterni: destinato a tutti i medici specialisti che esercitano in strutture convenzionate al S.S.N. esterne.

Per ciascuna delle suddette gestioni, una quota del contributo è posta a carico del medico e trattenuta sui compensi corrisposti per l’attività convenzionata. In particolare, a seconda delle specificità e delle modalità della prestazione medica, l’aliquota contributiva sarà applicata a differenti emolumenti dei compensi. E’ attraverso il versamento del contributo che si determina l’iscrizione al Fondo e la costituzione della posizione assicurativa di ogni singolo medico.

Le novità introdotte a seguito della riforma entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, hanno riguardato, in misura diversa, aspetti delle singole gestioni, ad eccezione del requisito anagrafico richiesto per l’erogazione del trattamento ordinario di vecchiaia, per il quale è previsto per tutti un aumento graduale di sei mesi ogni anno fino al 2018. Infatti, come già visto negli appuntamenti precedenti, a regime, per la pensione di vecchiaia sarà necessario aver compiuto 68 anni di età, fermo restando il requisito della cessazione dell’attività con il S.S.N.; resta possibile andare in pensione anticipata, anche se l’età minima aumenterà fino a 62 anni (dal 2018) e sempre che si abbia un’anzianità contributiva di 35 anni e di laurea di 30 anni ovvero 42 anni di anzianità contributiva effettiva, riscattata o ricongiunta, senza limiti di età.

Nello schema di seguito sono riassunte le principali novità intervenute per ogni singola gestione.

L’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento, l’incremento graduale dell’aliquota contributiva per il Fondo dei medici di medicina generale e per gli specialisti ambulatoriali, nonché il passaggio al metodo di calcolo contributivo per gli specialisti esterni iscritti a partire del primo gennaio 2013, sono tra le principali modifiche apportate al fine di assicurare sostenibilità nel lungo periodo alle singole gestioni. Sebbene tali adeguamenti non siano stati accolti di buon grado da parte dei medici, a causa dell’inasprimento dei requisiti all’accesso al pensionamento e dell’abbattimento dei trattamenti previdenziali, gli obiettivi principali nel lungo periodo rimangono comunque l’equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema nel suo complesso.

L’esempio che segue prende a riferimento un medico di medicina generale che ha iniziato a svolgere la professione all’età di 30 anni. La prima data utile di pensionamento sarà aprile 2026, quando il medico avrà compiuto il 66-esimo anno di età e avrà maturato 35 anni di anzianità contributiva. Il tasso di sostituzione sarà più basso di circa 5 punti percentuali rispetto a quello ottenuto con la pensione di vecchiaia.

Va comunque ricordato che, alla quota di pensione maturata per il Fondo Speciale va aggiunta la Quota A del Fondo Generale dei medici, per la quale continua a non essere prevista la pensione anticipata pur restando ancora attiva la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l’anzianità maturata.

Esempio
data di nascitafebbraio 1960
data di inizio lavorosettembre 1990
reddito lordo annuo (2017)60.000 euro
anzianità contributiva26 anni e 7 mesi
gestione di riferimentoFondo Speciale dei Medici di Medicina Generale
decorrenza della pensione di vecchiaiamarzo 2028
età alla pensione68 anni
anzianità maturata complessiva al pensionamento37 anni e 6 mesi
ultimo reddito annuo nominale41.531 euro
pensione di vecchiaia netta22.440 euro
tasso di sostituzione netto54,03%
Importo della pensione in euro reali