di Marco Ottaviano 

Accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni del raccolto degli animali e delle piante (sottomisura 17.1) solo con la redazione da parte dell’agricoltore del piano assicurativo individuale (Pai). La mancata presentazione di un Pai non consente di accedere ai benefici della sottomisura 17.1.

È con la circolare Agea del 4 aprile n. 6 che vengono dettate le istruzioni operative per accedere ai contributi comunitari per le assicurazioni del raccolto degli animali e delle piante. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata.

La misura del contributo è determinata tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative. In particolare, per le polizze con soglia di danno concernenti colture/allevamenti per eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, epizoozie, infestazioni parassitarie, è previsto un contributo massimo pari al 65% della spesa ammessa sul premio assicurativo versato.

Il Pai 2017, deve essere predisposto utilizzando le informazioni contenute nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale per il rispetto dell’obbligo di assicurare l’intera produzione ottenibile per prodotto/comune. Ciascun Pai, sottoscritto dall’agricoltore e rilasciato nel sistema Sian (sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo), costituisce strumento propedeutico alla definizione del contratto assicurativo e documento necessario da allegare alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva per la successiva richiesta del contributo. Le superfici indicate nel Pai devono corrispondere a quelle assicurate riportate nel certificato di polizza collettiva/polizza individuale con un eventuale scostamento massimo dell’1%, fermo restando che ai fini del calcolo della spesa ammissibile viene considerata la minore delle due superfici.
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