IL VOSTRO QUESITO

Il decesso in seguito ad un danno provocato da un errore materiale e diretto del medico durante un intervento chirurgico, resosi necessario in seguito ad un infortunio o una malattia, può essere sempre considerato un infortunio, e quindi essere indennizzato con apposita polizza “infortuni della persona”?

L’ESPERTO RISPONDE


L’intervento chirurgico, per le sue caratteristiche, è un evento fortuito (non doloso o autodeterminato dall’assicurato), violento (cruento e ben definito nel tempo in termini di cause e conseguenze) ed esterno (la lesione deriva da una causa esterna all’organismo). Ricorrono quindi tutte le fattispeci per definirlo “infortunio”.
Un intervento chirurgico può derivare da una malattia o da un infortunio. Occorre pertanto normare questo caso nelle condizioni generali di assicurazione, altrimenti ogni intervento chirurgico sarebbe incluso nell’oggetto di una polizza infortuni, relativamente alle conseguenze assicurabili (morte, invalidità permanente, rimborso spese, ecc….) indipendentemente dalla causa.
E’ per questo motivo che, nelle esclusioni delle polizze infortuni, è rilevabile una clausola volta ad escludere gli infortuni dovuti a interventi chirurgici, esami o trattamenti medici non richiesti o non resi necessarie dalle lesioni riportate nell’infortunio assicurato.
Quindi solo le pratiche mediche direttamente conseguenti ad un infortunio assicurabile, sono assicurate tanto quanto l’infortunio che le ha determinate.
Nella domanda si fa poi riferimento al fatto che la pratica medica si caratterizzi altresì per un errore del medico. Per completezza, serve quindi aggiungere che, in genere, la compagnia di assicurazione rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surroga verso il responsabile dell’infortunio, che le spetterebbe ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. Occorre quindi verificare la presenza di questa clausola all’interno delle condizioni di assicurazione. In sua assenza, l’assicuratore avrà diritto a rivalersi sul terzo responsabile per ottenere ristoro di quanto indennizzato, ciò a dispetto di eventuali eredi, non beneficiari del contratto, o che si ritenessero non adeguatamente soddisfatti nel risarcimento del danno dall’indennizzo percepito dall’assicuratore.