Le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla tardività dell’assunzione a sèguito di aggiudicazione di un concorso pubblico, relativamente all’importo delle retribuzioni non percepite, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del criterio del petitum sostanziale.

Cassazione civile sez. un., 04/04/2017 n. 8687