Per rilanciare la previdenza complementare si punta a rendere più flessibile entrata e uscita dai fondi pensione. Come previsto dal nuovo ddl concorrenza

di Carlo Giuro

Tra i diversi binari su cui si muove la previdenza complementare vi è anche quello rappresentato dal disegno di legge (ddl) concorrenza. Il provvedimento, secondo quanto enunciato nel Programma Nazionale di Riforma 2017 recentemente varato dal Governo, dovrebbe essere approvato entro giugno (era stato presentato su iniziativa governativa al Parlamento circa due anni fa), con l’intento anche di rappresentare all’Europa la volontà di proseguire con uno sforzo riformatore. Il provvedimento tocca diversi profili tra cui anche quello assicurativo con particolare riferimento alla rc auto e contiene anche significative innovazioni al funzionamento della previdenza complementare nell’ottica di accentuarne le caratteristiche di flessibilità sia con riferimento alle modalità di utilizzo del tfr, che per quel che riguarda l’accesso anticipato alla prestazione integrativa in caso di perdita del posto di lavoro. Partendo dal primo profilo si prevede infatti la possibile destinazione anche solo di una quota del tfr a previdenza complementare. Va sottolineato a tal proposito come il tfr riveste, nell’immaginario collettivo, un elemento di sicurezza cui spesso i lavoratori dipendenti preferiscono non rinunciare. In maniera non casuale la rivalutazione annuale del tfr (l’1,5% fisso più il 75 % dell’inflazione) viene considerato di fatto un vero e proprio benchmark ombra nella valutazione dei rendimenti finanziari generati dalle forme pensionistiche complementari cui si sia aderito. L’obiettivo di rendere meno rigido il conferimento del tfr è allora quello di favorire lo sviluppo delle iscrizioni specie in quei settori, come quello delle piccole e medie imprese, in cui il livello di adesione non risulta ancora soddisfacente. Altro tema delicato è rappresentato dalla volontà sistemica di rafforzare la possibilità dei fondi pensione di fungere da ammortizzatore sociale, facendo in modo che la previdenza complementare possa intervenire come strumento di welfare allargato nell’intero ciclo di vita dell’aderente.
In questa prospettiva si dispone allora, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (anziché 48 mesi, come attualmente previsto), che le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, erogate con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, anche in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Viene previsto, ancora, che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano innalzare tale anticipo fino a un massimo di dieci anni (attualmente l’anticipo massimo previsto è di cinque anni). Si arricchirebbe così la faretra del fondo pensione con nuove frecce per fornire soluzione praticabile di flessibilità in uscitadopo che la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto la Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata che può essere richiesta al fondo pensione da chi può accedere all’Ape, l’Anticipo pensionistico. In dettaglio, possono chiedere la Rita i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia individuati come potenziali beneficiari dell’Ape volontaria o aziendale (età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni) in possesso della specifica certificazione Inps. Deve configurarsi poi la cessazione del rapporto di lavoro. Dal punto di vista tecnico la Rita rappresenta l’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto, la cui entità viene individuata liberamente dal lavoratore con l’obiettivo di calibrare in maniera ottimale la propria flessibilità in uscita. Tornando poi al disegno di legge concorrenza si prevede ancora la estensione anche alle forme pensionistiche individuali del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione (al momento prevista per le sole forme pensionistiche complementari collettive) con ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23% (come già previsto dalla normativa vigente). (riproduzione riservata)

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