Le commissioni di delega, attraverso cui le imprese assicuratrici regolano i propri contratti di coassicurazione, sono esenti da Iva. Dunque, quando due o più società di assicurazione stipulano un contratto di coassicurazione, mediante il quale l’impresa titolare del rapporto con l’assicurato ripartisce il rischio con altre imprese operanti nello stesso settore, a tale prestazione deve riconoscersi lo stesso regime fiscale di esenzione Iva, previsto dall’articolo 10, comma 1 e 2 del dpr 633/1973. È il principio che si legge nella sentenza n. 903/3/2017 della Ctp di Milano. La diatriba nasce dal diverso inquadramento tributario che l’Agenzia delle entrate attribuisce alle commissioni di delega, nell’ambito dei contratti di coassicurazione. A parere delle Entrate, infatti, tali prestazioni non rientrano nel campo di esenzione dell’Iva, poiché si considerano prestazioni di servizi tra due soggetti, mandante e mandatario, diverse e autonome rispetto al rapporto di assicurazione stipulato col cliente finale dall’impresa di assicurazione.

Accedendo a tale impostazione, la ripartizione dei rischi tra più imprese assicurative e il relativo corrispettivo dovrebbero essere assoggettate a Iva.

La Ctp di Milano, confermando quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 22429/2016, che, per la prima volta, si è espressa sul punto controverso, ha stabilito l’assoggettabilità al tributo solo se sia dimostrata che la assicurazione abbia implicato attività estranee all’assicurazione e che l’Iva sia applicabile a tali attività.

La prestazione di coassicurazione, e la relativa commissione di delega, si deve inquadrare a tutti gli effetti come una prestazione accessoria alla prestazione principale (dunque, quella assicurativa), ereditando da quest’ultima il regime tributario. La prestazione, spiega la Ctr, va considerata accessoria quando non costituisce, per la clientela, un fine a se stante, bensì il mezzo per fornire nelle migliori condizioni il servizio principale offerto dal prestatore. Quindi, le prestazioni rese dall’impresa coassicuratrice, una volta appurato che non siano «attività diverse dall’assicurazione» vanno inquadrate come tali e i compensi non sono assoggettabili a Iva.

Per tutte queste ragioni, il ricorso della società di Assicurazione è stato accolto, con condanna a carico dell’amministrazione al pagamento di mille euro di spese di giudizio.

Benito Fuoco

[omissis] Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di trattamento Iva delle operazioni afferenti la c.d. clausola di delega dei contratti di coassicurazione, è evidente, data la radicale diversità delle posizioni espresse dalla ricorrente e dall’Ufficio sulla qualificazione giuridica delle prestazioni in discussione, che non si sarebbe potuti giungere ad alcun risultato diverso con la conseguenza che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.

Nel merito, il ricorso appare fondato, in quanto, pur dovendosi dare atto di un’oscillante giurisprudenza in ordine alla questione trattata, appare maggiormente convincente la tesi esposta dalla società ricorrente. Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate ha recuperato l’Iva, inerente ai corrispettivi percepiti e/o erogati dalla società ricorrente quale delegataria nell’ambito di contratto di coassicurazione con la «clausola delega», non ritenendoli esenti in quanto non rientranti nella previsione dell’art. 10, comma 1, n. 2, dpr 633/72. Ciò detto, si rileva che nel contratto di coassicurazione con la clausola delega, le compagnie assicuratrici affidano alla «delegataria» alcuni compiti di gestione del contratto, quali: trattativa preliminare alla stipula, provvedere all’esazione dell’intero premio assicurativo pattuito, ricevere le comunicazioni dell’assicurato inerente al contratto, gestire la liquidazione del sinistro, ecc. Per detta attività alla società delegataria, viene attributo un corrispettivo, determinato in base alla regolamentazione contrattuale, che disciplina appunto, la coassicurazione. Quindi, per questa Commissione, i corrispettivi in questione rientrano nell’ambito delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2 del dpr 633/72, in quanto trattasi, come già indicato, di compensi determinati in base alla regolamentazione contrattuale che disciplina la coassicurazione e relativa a operazioni che caratterizzano il rapporto di assicurazione. A tal proposito la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 22429/2016 per la prima volta si è espressa sul punto, statuendo che l’eventuale assoggettamento a Iva della coassicurazione è applicabile esclusivamente ove sia dimostrato che la coassicurazione implichi attività estranee all’assicurazione e che l’Iva sia applicabile alle diverse attività svolte dalle parti che non siano proprie dell’assicurazione. Nel caso di specie non si ravvisano attività diverse dall’assicurazione svolte dalle parti, pertanto, i compensi corrisposti dalle altre compagnie di assicurazione alla società delegata si riferiscono a prestazioni proprie dell’assicurazione, pertanto, il ricorso viene accolto e conseguentemente viene annullato l’atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza. (…)

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